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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12668 del 05/06/2014 (Rv. 630952 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Opposizione - Regola del foro erariale - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Nel regime del d.lgs. n. 150 del 2011.
Stato
decisa il 2014-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630952-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE

L'opposizione al decreto di pagamento delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile "ratione temporis", per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)