Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 8 ottobre 1986, causa 143/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (quarta sezione)
8 ottobre 1986
Nel procedimento 143/85,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal di première instance di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente fra
SA Nicolas Corman et fils
e
Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, 3o trattino, del regolamento della Commissione 31 marzo 1978, n. 649, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (GU L 86 dell'1.4.1978, pag. 33),
LA CORTE (quarta sezione),
composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. Koopmans e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: P. Heim
viste le osservazioni presentate:
per l'attrice nella causa principale, dagli avv. G. Vandersanden e L. Defalque,
per il convenuto nella causa principale, dall'avv. Fruy,
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Sorasio, membro del servizio giuridico di detta istituzione, in qualità d'agente,
vista la relazione d'udienza, completata a seguito della trattazione orale del 28 maggio 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con sentenza 8 maggio 1985, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 1985, il tribunal de première instance di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, 3o trattino, del regolamento della Commissione 31 marzo 1978, n. 649, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (GU L 86, pag. 33).
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la SA Nicolas Corman et fils (in prosieguo: « Corman ») e l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (in prosieguo: «OBEA»), ente d'intervento belga, a proposito dello svincolo di determinate somme di denaro depositate come cauzione di trasformazione e di confezionamento del burro proveniente dalle scorte dell'ente d'intervento a norma del regolamento n. 649/78.
punto 3
Come emerge dalla sua motivazione, il regolamento n. 649/78 mira a favorire lo smaltimento del burro d'ammasso pubblico mettendo a disposizione dei consumatori burro concentrato destinato ad uso culinario ed evitando al tempo stesso sviamenti della merce dalla destinazione prescritta che possano provocare perturbazioni sul mercato del burro.
punto 4
Per garantire che in tutte le fasi della distribuzione il burro suddetto resti distinto dagli altri tipi di burro sul mercato comunitario, il regolamento n. 649/78 prescrive, fra l'altro, l'obbligo dell'acquirente di concentrare e di confezionare il burro, entro quattro settimane dalla presa in consegna, secondo precise modalità. L'acquirente deve depositare una cauzione che garantisca l'adempimento di detto obbligo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è svincolata solo per quantitativi di burro trasformato e confezionato conformemente al regolamento.
punto 5
A tenore dell'art. 5, n. 1, 3o trattino, del regolamento n. 649/78, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, « il burro concentrato deve (...) essere commercializzato in contenitori di plastica da 250 g. al massimo, la cui presentazione è nettamente diversa da quella utilizzata per l'imballaggio del burro, recanti sulla parte superiore, in lettere di almeno 5 mm., una o diverse delle seguenti diciture: “ Burro concentrato da cucina ”, “ Beurre concentré pour la cuisine ”, “ Butterschmalz ”, “ Butterreinfett ” (...) ».
punto 6
A norma del predetto regolamento, la Corman acquistava dall'OBEA, in base a cinque contratti, tra il 25 marzo 1978 e il 19 febbraio 1979, 210 tonnellate di burro, versando il prezzo ridotto e depositando le cauzioni di trasformazione. Le cauzioni relative a due di detti contratti venivano svincolate dall'OBEA nel settembre 1979. Quelle relative agli altri tre contratti venivano invece incamerate l'8 gennaio 1982. L'OBEA era stata infatti informata dagli uffici della Commissione del fatto che, a loro avviso, la Corman non aveva applicato correttamente l'art. 5, sopra citato, poiché, nel confezionare il burro, aveva apposto le diciture prescritte su di un foglietto di carta metallizzata mobile, inserito tra il burro e il coperchio trasparente del recipiente, mentre dette diciture dovevano figurare sulla parte superiore del coperchio.
punto 7
Il 22 novembre 1982 la Corman conveniva l'OBEA dinanzi al tribunal de première instance di Bruxelles per ottenere la restituzione delle cauzioni incamerate da detto ente l'8 gennaio 1982. L'OBEA chiedeva in via riconvenzionale che la Corman fosse condannata a restituirgli l'imposto delle altre cauzioni, a suo avviso indebitamente svincolate.
punto 8
Il tribunal de première instance di Bruxelles considera che la definizione della lite tra la Corman e l'OBEA richiede l'interpretazione dell'art. 5, n. 1, 3o trattino, del regolamento n. 649/78. Pertanto, con sentenza 8 maggio 1985 ha sospeso il procedimento ed ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
« Se l'art. 5, n. 1, terzo trattino, del regolamento della Commissione del 31 marzo 1978, n. 649, vada interpretato nel senso che il confezionamento del burro concentrato in bicchieri da 250 grammi, muniti di un coperchio di plastica trasparente che lasci apparire attraverso la parte superiore le indicazioni prescritte apposte ad un foglio interno applicato al burro stesso, sia perfettamente lecito tenuto conto dello scopo della normativa. »
punto 9
Nelle osservazioni presentate a questa Corte la Corman precisa che la confezione da essa usata era costituita da un recipiente di plastica, da un foglietto di carta metallizzata collocato sul burro concentrato e da un coperchio di plastica trasparente posto sul recipiente e sul foglietto di carta, e che le prescritte diciture figuranti sul foglietto erano leggibili attraverso il coperchio di plastica trasparente.
punto 10
A suo avviso, l'apposizione di un coperchio sulla parte superiore del recipiente, che non è vietata, è conforme al regolamento e all'interesse dei consumatori purché le diciture prescritte siano perfettamente leggibili, il che non è contestato nella fattispecie. Peraltro, detto modo di procedere sarebbe stato approvato incondizionatamente da vari ministeri e dall'OBEA, il confezionamento sarebbe stato effettuato sotto il controllo sia dell'Office national du lait sia dell'OBEA e per ciascuna confezione sarebbe stato rilasciato un certificato di conformità firmato da entrambi questi enti.
punto 11
La Corman sostiene che l'OBEA, interpretando la disposizione di cui trattasi nel senso che le diciture prescritte devono figurare sulla parte superiore del coperchio, esige l'osservanza di un requisito non stabilito da detta disposizione: infatti, innanzitutto questa si riferisce alla « parte superiore » del recipiente contenente il burro, cioè alla dicitura che deve figurare su detta parte e quindi, in via di principio, sul recipiente stesso e non sull'eventuale coperchio, e inoltre la definizione del termine « godet » (bicchiere) non implica necessariamente l'uso di un coperchio.
punto 12
Secondo la Corman, infine, è assodato che non sono state commesse frodi su nessuno dei quantitativi oggetto dei contratti da essa stipulati e, per di più, la confezione contestata rende più difficili eventuali frodi, poiché è più agevole e meno costoso sostituire un coperchio stampato che cercare di asportare il foglietto di carta, rischiando di insudiciare il burro concentrato al quale esso aderisce, e rimettere il coperchio.
punto 13
L'OBEA sostiene che nel testo della disposizione di cui si discute la parola « recanti » si riferisce non al « burro » ma al termine « contenitori », come ancora più chiaramente emerge dalle versioni olandese e tedesca. A suo avviso, inoltre, anche se un contenitore non dev'essere necessariamente munito di un coperchio, una volta che sia stato adottato tale sistema di chiusura la parte superiore del recipiente è costituita dalla faccia esterna del coperchio e quindi le diciture prescritte devono essere apposte su questa faccia del coperchio.
punto 14
Secondo l'OBEA, solo l'interpretazione rigorosa della disposizione suddetta consente di raggiungere gli scopi perseguiti dalla normativa comunitaria e di garantire la parità di trattamento per tutti gli operatori economici della Comunità, salvaguardando il gioco normale della concorrenza. Detta interpretazione non sarebbe in contrasto col principio di proporzionalità poiché lo scopo del regolamento esige che la presentazione e la confezione del prodotto di cui trattasi siano, rispetto agli altri tipi di burro, facilmente riconoscibili sia per i consumatori sia per le autorità incaricate di controllare che il prodotto venga usato in modo conforme alla sua destinazione.
punto 15
l'OBEA assume che il procedimento seguito dalla Corman può facilitare le frodi giacché è meno costoso sostituire o addirittura asportare il foglietto intercalare di carta metallizzata che sostituire il coperchio del recipiente.
punto 16
La Commissione osserva che le disposizioni del regolamento n. 649/78 in materia di confezionamento costituiscono un elemento essenziale del dispositivo inteso ad evitare il dirottamento del burro concentrato verso destinazioni diverse da quelle prescritte. Qualsiasi deroga alle suddette disposizioni, che renda più difficile distinguere il burro concentrato dagli altri tipi di burro, dovrebbe essere considerata contrastante col regolamento comunitario.
punto 17
La Commissione sostiene che il confezionamento adottato dalla Corman non è conforme a quanto prescritto dall'art. 5 del regolamento n. 649/78 poiché la lettura di detta disposizione consente già di concludere che le diciture devono figurare sulla parte superiore del recipiente. A suo avviso, la confezione scelta dalla Corman consente di far sparire completamente la dicitura « burro concentrato da cucina » mediante la semplice operazione consistente nell'asportare il foglietto collocato sotto il coperchio del recipiente; anche se, in ragione delle dimensioni dei recipienti, detta operazione può comportare una spesa supplementare, il vantaggio economico resta tale da far sussistere un pericolo reale di frode.
punto 18
La Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte, in cui si afferma, in materia di liquidazione dei conti, che è necessario applicare rigorosamente le disposizioni dei regolamenti comunitari, senza tener conto dell'efficacia e dell'utilità effettiva di provvedimenti paragonabili, ma non identici, a quelli contemplati dalle norme comunitarie (sentenze 14 gennaio 1981, causa 819/79, Repubblica federale di Germania/Commissione, Racc. pag. 21), e si esclude l'interpretazione estensiva di dette norme qualora essa possa favorire gli operatori di altri Stati membri (sentenze 7 febbraio 1979, causa 11/76, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, Race, pag. 245, in particolare punto 9, a pag. 279, e causa 18/76, Repubblica federale di Germania/Commissione, Race. pag. 343, in particolare punto 8 a pag. 384).
punto 19
Si deve rilevare, in via preliminare, che la disposizione di cui trattasi dev'essere interpretata alla luce dello scopo menzionato nell'ottavo punto della motivazione del regolamento n. 649/78, a tenore del quale, « è necessario ben differenziare, in ogni fase della commercializzazione, il burro smaltito alle condizioni di cui al presente regolamento e gli altri tipi di burro » e « a tale scopo si devono prevedere disposizioni relative alla composizione, alla differenziazione del burro concentrato rispetto agli altri tipi di burro e all'imballaggio del burro concentrato in piccoli pacchetti ».
punto 20
Dai termini « contenitori di plastica (...) recanti sulla parte superiore (...) » di cui all'art. 5, n. 1, 3o trattino, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, emerge che la confezione del burro concentrato deve comportare una parte superiore che chiuda il recipiente. Non è tuttavia prescritto alcun tipo specifico di chiusura (coperchio, carta metallizzata o altro).
punto 21
Con l'espressione « parte superiore » la disposizione suddetta si riferisce alla parte della confezione che non è né una delle facce laterali né quella inferiore, di guisa che le diciture prescritte siano facilmente discernibili ai fini dell'informazione dei consumatori e del controllo. Si tratta quindi della parte della confezione visibile dall'alto.
punto 22
Se ne desume che per « parte superiore » non deve necessariamente intendersi « parte esterna ». Di conseguenza, una chiusura come quella descritta dal giudice nazionale, che comporta un foglietto di carta metallizzata recante le prescritte diciture, costituisce la « parte superiore » del recipiente ai sensi della disposizione di cui trattasi anche qualora su detto foglietto sia collocato un coperchio, purché questo sia trasparente e consenta di leggere perfettamente dette diciture. Il fatto che in tal caso la parte « esterna » della chiusura sia quella del coperchio non ha importanza giacché, per quanto riguarda la percezione visiva, il risultato è lo stesso.
punto 23
Si deve inoltre osservare che, anche ammettendo che la prevenzione delle frodi mediante l'obbligo imposto dalla disposizione di cui trattasi rientri fra gli scopi di questa, nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte non è stato dimostrato che una confezione come quella descritta dal giudice nazionale abbia effettivamente dato adito a frodi o possa facilitarle. Giustamente, peraltro, la Corman ha rilevato che se si cercasse di asportare il foglietto di carta metallizzata da essa usato si rischierebbe di insudiciare il burro concentrato e che pertanto non è esatto che la confezione scelta nella fattispecie renda più facile le frodi rispetto a quella che rende necessario sostituire il coperchio del recipiente.
punto 24
La questione sollevata dal giudice nazionale va pertanto così risolta: l'art. 5, n. 1, 3o trattino, del regolamento della Commissione 31 marzo 1978, n. 649, dev'essere interpretato nel senso che il confezionamento del burro concentrato in contenitori da 250 grammi, muniti di un coperchio di plastica trasparente che lasci apparire attraverso la parte superiore le diciture prescritte figuranti su di un foglio interno collocato sul burro stesso, è lecito.
SENTENZA › Sulle spese
punto 25
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quarta sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostele dal tribunal de première instance di Bruxelles, con sentenza 8 maggio 1985, dichiara:
L'art. 5, n. 1, 3o trattino, del regolamento della Commissione 31 marzo 1978, n. 649, dev'essere interpretato nel senso che il confezionamento del burro concentrato in contenitori da 250 grammi, muniti di un coperchio di plastica trasparente che lasci apparire attraverso la parte superiore le diciture prescritte figuranti su di un foglio interno collocato sul burro stesso, è lecito.
Firme
Kakouris
Koopmans
Rodríguez Iglesias
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 ottobre 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quarta sezione
C. Kakouris