diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 2456 del 27/01/2022 (Rv. 663674 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Principio della c.d. “internal relocation” - Art. 8 della Direttiva 2004/83/CE - Recepimento ex l. n. 132 del 2018 - Irretroattività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663674-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il principio della "internal relocation", desumibile dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, è stato recepito nell'ordinamento italiano solo con la modifica dell'art. 32, comma 1, lett. b-ter, del d.lgs. n. 25 del 2008 ad opera della l. n. 132 del 2018, sicché, in quanto insuscettibile di applicazione retroattiva, è conseguentemente inutilizzabile per le domande di protezione internazionale formulate prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE del 2004 num. 83 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 1, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)