Sez. T, Ordinanza n. 1133 del 19/01/2026 (Rv. 677715-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo - Impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. - "Caso d’uso" ex art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Obbligo di registrazione ex art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda dello stesso d.P.R. - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nell'ambito del giudizio di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 828 c.p.c., non integra un "caso d'uso" ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, pertanto, non ne comporta l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda, del medesimo decreto.
Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 2 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)