Sez. U, Sentenza n. 2410 del 20/09/1973 (Rv. 365790 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESPERIMENTO PREVENTIVO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - CONDIZIONI - LIMITI - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE D'IMPOSIZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESPERIMENTO PREVENTIVO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - CONDIZIONI - LIMITI - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE D'IMPOSIZIONE.*
In materia di Tributi locali, il preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, prescritto dall'art 285 del tu 14 settembre 1931, n 11 75, e obbligatorio quando la controversia riguardi le modalita di Esercizio di un valido potere impositivo da parte dell' ente locale, ossia quando si controverta sull'accertamento o sulla riscossione dell'imposta nel caso concreto, assumendo il contribuente che l'imposta stessa non poteva essere accertata e pretesa nei suoi confronti per difetto dei presupposti all'uopo previsti dalla legge. L'Onere del preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi non sussiste quando sia contestato in radice il potere impositivo dell' ente, il che si verifica esclusivamente quando tale potere venga negato in astratto e nei confronti della generalita dei cittadini, e non con riferimento alla posizione particolare di un determinato contribuente. (V 1062/71, mass n 351094).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)