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Sez. 3, Sentenza n. 7822 del 17/06/1985 Ud. (dep. 04/09/1985) Rv. 170277 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOZIONE - CARATTERISTICHE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170277-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOZIONE - CARATTERISTICHE - FATTISPECIE.*

Ai fini della validità della notificazione non è necessaria la stabilità della convivenza da parte del familiare, materiale prenditore dell'atto e neanche che quest'ultimo risulti anagraficamente registrato tra i componenti della famiglia; né, tanto meno, è necessaria la indicazione del rapporto di convivenza sempre che la notificazione suddetta venga eseguita nella casa di abitazione del destinatario e il familiare ne sia uno stretto congiunto. (fattispecie in tema di notifica del decreto penale e del successivo decreto di citazione notificato nel domicilio indicato dall'imputato a mani della madre, capace e convivente stante la sua precaria assenza). (V mass n 146488; (V mass n 098915; (V mass n 133695).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)