Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 375 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14265
- Impiego pubblico
- Trattamento di quiescenza
- Impiegati volontariamente dimissionari
- Periodo minimo ventennale di servizio per il conseguimento della pensione
- Assunta disparità di trattamento rispetto ad altri casi
- Questione analoga già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esige almeno venti anni di servizio effettivo per ammettere al trattamento pensionistico l'impiegato volontariamente dimissionario, mentre riconosce lo stesso diritto dopo soli dieci anni di servizio in tutti gli altri casi (revoca dall'impiego, destituzione, ecc.), in quanto la Corte ha già deciso la stessa questione, ancorché vertente su altre disposizioni, rilevando che si fonda sull'interesse della Pubblica Amministrazione di allontanare dal servizio il più rapidamente possibile elementi rivelatisi inidonei e di utilizzare, invece, per un periodo medio ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni normali, per cui tale soluzione non è da ritenere contraria a criteri di razionalità.
Norme impugnate
- art. 219, comma 3, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, comma terzo, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1976 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Tomei Gino c/ Ministero dei trasporti, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 27 aprile 1977.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che, nel processo e con l'ordinanza in epigrafe, la Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale (Pensioni civili) - sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 in relazione all'art. 3 Cost.,
che, secondo il Collegio rimettente, le disposizioni contenute nel terzo e quinto comma dell'impugnato art. 219 determinano, se poste a raffronto, grave disparità di trattamento fra due categorie d'impiegati, in quanto stabilirebbero condizioni di favore per gli agenti meno meritevoli, o addirittura immeritevoli, rispetto a coloro che hanno sempre fedelmente e diligentemente servito,
che una siffatta opinione è fondata sulla constatazione che mentre il terzo comma esige almeno venti anni di sevizio effettivo per ammettere a trattamento pensionistico l'impiegato che volontariamente si dimette, il quinto comma riconosce lo stesso diritto dopo dieci anni di servizio "in tutti gli altri casi": e quindi anche nei casi di revoca dall'impiego e di destituzione, a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale per delitti particolarmente gravi,
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata anche sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
punto 2
Considerato che effettivamente questa Corte, richiamando anche analoghe disposizioni relative ad altre categorie d'impiegati, ha già deciso la stessa questione rilevando che "tale diversità di disciplina si fonda sull'interesse delle Amministrazioni, da una parte, ad allontanare dal servizio il più rapidamente possibile elementi a vario titolo inidonei e, dall'altra, ad utilizzare per un periodo medio ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni normali", per cui "la soluzione accolta dal legislatore, motivata dalla innegabile diversità delle situazioni messe a confronto, non è contraria a criteri di razionalità (sent. 10 ottobre 1979 n. 119),
che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale indirizzo, per cui la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (T.U. delle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., con ordinanza 7 maggio 1976 della Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale (Pensioni civili)
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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