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Sez. 4, Sentenza n. 1956 del 01/08/1996 Cc. (dep. 12/10/1996) Rv. 205938 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Riscontri necessari ai fini dell'emissione di una misura cautelare - Inerenza dei riscontri alle circostanze nelle quali si è verificato il fato - Sufficienza - Riscontri relativi alla posizione soggettiva del chiamato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205938-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare i riscontri della chiamata di correo, che deve essere attendibile e provenire da soggetto attendibile, non necessariamente devono riguardare la posizione soggettiva del chiamato, ma possono essere relativi alle circostanze di fatto in cui l'attività delittuosa è stata commessa. È sufficiente infatti una conferma "ab extrinseco" dell'attendibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, precisione e coerenza, siano in grado di confermare quanto meno le modalità obbiettive del fatto descritto dal chiamante, in modo da allontanare il sospetto che costui possa aver mentito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)