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Sez. 6, Sentenza n. 17238 del 27/02/2009 Cc. (dep. 23/04/2009) Rv. 244390 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Procedimento davanti al giudice monocratico - Decreto di citazione a giudizio - Eccezione difensiva di insufficiente enunciazione del fatto - Rigetto - Apertura del dibattimento - Successivo accoglimento della eccezione - Atto abnorme - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244390-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

In tema di procedimento davanti al giudice monocratico, non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione - ritualmente eccepita dalle parti nella trattazione delle questioni preliminari e rigettata - in quanto il giudice può rilevare il difetto dell'imputazione anche successivamente, non operando la preclusione ex art. 491, comma primo, cod. proc. pen.. (Nella specie, il giudice, dopo aver preliminarmente rigettato l'eccezione di cui all'art. 552, comma secondo, cod. proc. pen., aveva revocato la precedente ordinanza nel corso del dibattimento e dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordinato la trasmissione degli atti al P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)