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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 131 del 1969

Decisione
decisa il 1969-07-01, depositata il 1969-07-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:131
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3381

  • Lavoro
  • Diritto al lavoro
  • Norme sui licenziamenti individuali
  • Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma
  • Limitazione della garanzia della stabilità del posto ai lavoratori impiegati presso aziende con oltre 35 dipendenti
  • Non viola gli artt. 3 e 4 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che limita l'applicabilità della garanzia della stabilità del posto di lavoro a favore dei soli lavoratori impiegati presso le imprese con più di 35 dipendenti, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, risultando la stessa questione già decisa con la sentenza della Corte n. 81 del 2 aprile 1969, che l'ha dichiarata infondata, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione. Cfr.: sent. n. 81/1969.

Norme impugnate

  • art. 11 legge 15 luglio 1966, n. 604

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1969 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Donato Francesco e Guaglione Raffaele, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969. Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza 11 gennaio 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che limita l'applicabilità della garanzia della stabilità del posto di lavoro a favore dei soli lavoratori impiegati presso le imprese con più di 35 dipendenti, prospettandone il contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, e con la garanzia del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione;
punto 2
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 81 del 2 aprile 1969; che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, sollevata con l'ordinanza del pretore di Napoli dell'11 gennaio 1969 in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze