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Sez. U, Sentenza n. 2521 del 27/11/1970 (Rv. 348815 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - MANCANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI - NECESSITA PER LA DECISIONE - COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348815-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - MANCANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI - NECESSITA PER LA DECISIONE - COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*

L'improcedibilita del ricorso ai sensi dell'art 369 cod proc civ per il mancato deposito degli Atti sui quali il ricorso stesso si fonda non deve avere carattere semplicemente formale, ma deve fondarsi sulla indispensabilita sostanziale dell'esame dei documenti non prodotti ai fini della pronuncia sui dedotti mezzi di censura. Il giudizio se siano stati prodotti tutti gli Atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in applicazione del disposto dell'art 369, secondo comma n 4 cod proc civ e rimesso non alla valutazione subbiettiva delle parti ma al giudice, regolatore del procedimento. (V 3895'69, mass n 344295 1601'68, mass n 333359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)