Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 9 del 1968
Massime (1)
Massima n. 2746
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Questione già decisa con sentenza di rigetto
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, per violazione degli artt. 24, 101 e 102, Cost., già decisa con la sentenza n. 147 del 12 dicembre 1967). Cfr.: 24/56 D
Norme impugnate
- legge 13 giugno 1961, n. 527
- art. 1, lett. b) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga del contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1967 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e Costa Calogero, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Sciacca emessa il 5 maggio 1967 nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e Costa Calogero, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, il quale subordina al parere dell'Ispettorato compartimentale agrario il rilascio di un fondo condotto in affitto e soggetto a proroga legale, quando il proprietario dichiari di voler eseguire opere di trasformazione agraria, per violazione degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 147 del 12 dicembre 1967, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli stessi termini anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C. P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga del contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, per violazione degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, promossa con ordinanza 5 maggio 1967 del Tribunale di Sciacca.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968. ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.
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