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Sez. T, Ordinanza n. 13732 del 22/05/2025 (Rv. 675070-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Immobili a destinazione speciale - Rideterminazione della rendita catastale - Art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 - Rinvio per relationem alla circolare dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2012 n. 6/T - Abrogazione in parte qua - Esclusione - Conseguenze in tema di impianti eolici.
Stato
decisa il 2025-05-22
Alla data
2026-07-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675070-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In materia di catasto, l'art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 (in vigore dall'1 gennaio 2016) non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014, con riguardo al rinvio per relationem - con l'attribuzione di valore normativo - alla circolare emanata dall'Agenzia del territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale, essendosi limitato a ridefinire l'oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita, sicché la rendita degli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, va determinata in base al procedimento indiretto con "approccio di costo",

con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui, ossia al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari.

Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)