Sez. 1, Sentenza n. 4140 del 10/04/1995 (Rv. 491732 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Crediti della banca - Omessa indicazione nell'estratto conto - Termine di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto - Decorrenza - Conseguenza. .
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832, secondo comma, cod. civ., opera anche per la banca relativamente alla omessa registrazione di partite a credito dell'istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano nell'estratto conto approvato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)