Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 23 ottobre 1986, causa 300/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
23 ottobre 1986
Nel procedimento 300/84,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, dal Raad van Beroep di Utrecht nella causa dinanzi ad esso pendente fra
A. J. M. van Roosmalen, Postel (Belgio),
e
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Zeist (Paesi Bassi),
domanda vertente sull'interpretazione degli arti. 52 e 53 del trattato CEE, nonché degli artt. 1 e 2 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità » (GU L 149, pag. 2),
e dell'art. 2, n. 4, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1),
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, F. Schockweiler e O. Due, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim
viste le osservazioni presentate:
per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal sig. E. F. Jacobs, segretario generale supplente presso il Ministero degli affari esteri,
per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig. J. Griesmar, assistito dall'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles, nonché, nella fase orale del procedimento, dal sig. R. Cornelissen, in qualità di perito,
vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale svoltasi il 27 febbraio 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 aprile 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con ordinanza 11 dicembre 1984, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre successivo, il Raad van Beroep di Utrecht ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, sei questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 52 e 53 del trattato CEE, nonché di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità » (GU L 149, pag. 2), e del regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1).
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra il sig. A. J. M. van Roosmalen (in prosieguo « ricorrente nella causa principale ») e l'amministrazione dell'ente olandese Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, con sede in Zeist (Paesi Bassi), (in prosieguo « convenuto nella causa principale ») relativamente al rifiuto di quest'ultimo di concedere al ricorrente nella causa principale una prestazione per invalidità in base alla legge olandese relativa all'inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, Stb. 1975, n. 674, in prosieguo « AAW »).
punto 3
Dall'ordinanza di rinvio risulta che il ricorrente nella causa principale, sacerdote cattolico e appartenente all'ordine dei Norbertini (detto anche dei Premostratensi), è cittadino olandese ed originario del comune olandese di Oost-, West- en Middelbeers, dove ha vissuto fino al dicembre 1945. Poiché successivamente si stabiliva a Postel (Belgio), località situata immediatamente al di là della frontiera belgoolandese, al fine di proseguire gli studi in un convento del proprio ordine, egli veniva cancellato dai registri anagrafici del suo comune di origine. Fra il 1955 ed il 1980 egli è stato missionario nel Congo belga, divenuto nel 1960 lo Zaire.
punto 4
Durante periodi di vacanza trascorsi nei Paesi Bassi nel 1977 e nel 1980, il ricorrente nella causa principale si faceva nuovamente iscrivere nel registro della popolazione del suo comune di origine. Si deve rilevare che, durante il suo soggiorno nello Zaire, il ricorrente nella causa principale non era soggetto all'imposta olandese sui redditi e/o salari, mentre, durante i periodi di vacanza nei Paesi Bassi, era soggetto all'imposta sui salari relativamente alle prestazioni versategli in base alla legge generale sull'assistenza sociale (Algemene Bijstandswet, Stb. 1963, n. 284).
punto 5
Nel 1977, trovandosi in vacanza nel proprio comune d'origine, egli si iscriveva al regime di assicurazione volontaria contemplato dall'art. 77 dell'AAW, entrata in vigore il 1° ottobre 1976, a favore delle persone che svolgano attività in un paese in via di sviluppo. A norma di tale legge, è assicurato, in via di principio, chiunque risieda nel territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi. Tuttavia, l'art. 77 dell'AAW prevede che gli ex assicurati, ma anche coloro che antecedentemente al 1° ottobre 1976 e dopo il compimento del 15° anno di età fossero residenti nei Paesi Bassi, sono autorizzati a versare contributi per i periodi di mancata copertura assicurativa, qualora vadano a svolgere attività in un paese in via di sviluppo. Lo Zaire è stato designato tale. Secondo l'art. 13 del regio decreto 19 novembre 1976 (Stb. 622), contenente norme di attuazione dell'art. 77 dell'AAW, la possibilità di assicurarsi volontariamente ai sensi dell'AAW esiste anche a favore di coloro che, alla data del 1° ottobre 1976, lavoravano già in un paese in via di sviluppo e, dopo il compimento del 15° anno di età, abbiano risieduto nei Paesi Bassi.
punto 6
Avendo contratto nello Zaire una malattia che lo aveva reso inabile al lavoro ed essendo tornato nel marzo 1981 a Oost-, West- en Middelbeers, il ricorrente nella causa principale otteneva dall'ente convenuto nella stessa causa, a decorrere dal 12 gennaio 1982, prestazioni d'invalidità ai sensi dell'AAW. Tuttavia, essendo venuto a conoscenza del fatto che, il 2 luglio 1982, il ricorrente nella causa principale si era definitivamente stabilito a Postel, l'ente convenuto nella stessa causa sospendeva, con decisione 8 dicembre 1982, avente effetto dal 1° dicembre precedente, il versamento delle suddette prestazioni, facendo valere che il ricorrente nella causa principale non soddisfaceva la condizione relativa al soggiorno di cui all'art. 10 del suddetto regio decreto 19 novembre 1976.
punto 7
Detto articolo ha il seguente tenore:
« 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge, chi è considerato assicurato ha diritto alla concessione di prestazioni per inabilità al lavoro soltanto qualora sia stato inabile al lavoro nel territorio nazionale ininterrottamente per cinquantadue settimane e purché l'inabilità al lavoro continui a sussistere dopo la scadenza di questo periodo.
2. Se, a parere della Bedrijfsvereniging, si può ritenere sufficientemente provato che l'inabilità al lavoro è iniziata in data anteriore a quella in cui chi è considerato assicurato ha fatto ritorno nel territorio nazionale, l'interessato ha diritto alla concessione di prestazioni per inabilità al lavoro, qualora, a partire dalla suddetta data, sia stato inabile al lavoro ininterrottamente per cinquantadue settimane e purché l'inabilità al lavoro continui a sussistere dopo la scadenza di questo periodo, intendendosi con ciò che la prestazione non può comunque essere concessa con decorrenza anteriore alla data in cui l'interessato ha fatto ritorno nel territorio nazionale. »
punto 8
Adito con ricorso per annullamento proposto dall'interessato contro il provvedimento suddetto e nutrendo seri dubbi quanto alla compatibilità col diritto comunitario della condizione relativa al soggiorno contenuta nella norma di cui trattasi, il Raad van Beroep di Utrecht, con ordinanza 11 dicembre 1984, ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1) Se gli artt. 52 o 53 del trattato istitutivo della CEE, o qualche altra norma di diritto comunitario, debbano essere interpretati nel senso che debba ritenersi con essi incompatibile il fatto che in una normativa vigente in uno Stato membro — la quale offre fra l'altro la possibilità, a cittadini di tale Stato, di assicurarsi in forma volontaria contro le conseguenze pecuniarie dell'inabilità al lavoro, intervenuta durante lo svolgimento di attività in un paese in via di sviluppo situato fuori dall'ambito territoriale della Comunità — venga imposta per il diritto alle prestazioni, in funzione del controllo, la condizione aggiuntiva che gli interessati, dopo il verificarsi dell'evento assicurato, debbano prima aver risieduto o soggiornato per 52 settimane senza soluzione di continuità esclusivamente nel territorio di tale Stato perché sussista un diritto a prestazioni, senza che la residenza o il soggiorno nel territorio di un altro Stato membro, dopo il verificarsi dell'evento assicurato, vengano equiparati alla residenza o al soggiorno nel primo Stato membro.
2) Se i criteri stabiliti all'art. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71, fra i quali rientrano anche i criteri di cui all'allegato I, possano applicarsi anche per stabilire se una persona ai sensi dell'art. 1, lett. a), iv), ‘eserciti un'attività salariata o non salariata ’ nell'ambito di un regime a favore dei residenti, o se tale espressione abbia un diverso autonomo significato e, in caso affermativo, quale.
3) Se rientri nella nozione di ‘ lavoratore non salariato ’ ai sensi, fra l'altro, dell'art. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71, anche chi, nell'ambito di un regime di previdenza sociale a favore di tutti i residenti, possa fondare un diritto a prestazioni su redditi di lavoro che non siano redditi provenienti da un rapporto di lavoro subordinato o dall'esercizio di una professione indipendente o dalla gestione autonoma di un'impresa ai sensi della legislazione nazionale.
4) Se rientri nella nozione di ‘ lavoratore non salariato ’ ai sensi, fra l'altro, dell'art. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71, ovvero nella nozione di persona che ‘ eserciti un'attività non salariata’ di cui all'art. 1, lett. a), iv), anche chi, nell'ambito di un regime a favore di tutti i residenti, può essere ammesso all'assicurazione volontaria, continuata o no, in base allo svolgimento di attività, anche qualora l'interessato non possa essere considerato lavoratore salariato o non salariato ai sensi della legislazione nazionale, ma fruisca, in base a tale assicurazione volontaria, della stessa tutela del ‘ vero e proprio ’ lavoratore salariato o non salariato.
5) Se una normativa che estende la sua portata a paesi situati fuori dall'ambito territoriale della Comunità vada considerata ‘ legislazione ’ ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71.
In caso affermativo, se ciò significhi che il lavoratore salariato o non salariato il quale sia stato soggetto a tale legislazione esclusivamente in ragione di attività svolte fuori dall'ambito territoriale della CEE possa invocare la tutela del regolamento n. 1408/71.
6) Se, qualora in base ad una disposizione contenuta nella legislazione nazionale non siano concesse prestazioni in quanto l'interessato non sia stato inabile al lavoro, senza soluzione di continuità, per 52 settimane nello Stato membro considerato, possa parlarsi di una mancata liquidazione delle prestazioni a causa della residenza ai sensi dell'art. 2, n. 4, del regolamento n. 1390/81.
Se la soluzione data alla precedente questione differisca qualora ‘ l'inabilità al lavoro nello Stato membro interessato ’ sia intesa nel senso che l'interessato debba aver avuto la propria residenza in tale Stato membro. »
punto 9
Con decisione 26 novembre 1985, la Corte ha rimesso la causa alla seconda sezione.
punto 10
Alla Corte sono state presentate osservazioni scritte dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee.
punto 11
Il giudice a quo ha formulato una serie di questioni vertenti sul problema principale relativo al se una clausola di residenza, che condizioni la concessione di una prestazione d'invalidità, sia compatibile, nelle circostanze del caso, col diritto comunitario. Per pronunziarsi su questo punto, evocato nella prima e nella sesta questione, si devono dapprima esaminare i punti preliminari, che figurano nelle questioni sub da 2 a 5 e che riguardano la definizione delle nozioni di « lavoratore non salariato » e di « legislazione » ai sensi del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1390/81.
punto 12
Per quanto riguarda le disposizioni olandesi pertinenti nella fattispecie, nonché gli antefatti della causa ed i mezzi e argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. A questi elementi del fascicolo si farà, qui di seguito, riferimento soltanto nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
SENTENZA › Sulla definizione della nozione di « lavoratore non salariato » (dalla seconda alla quarta questione)
punto 13
Il giudice di rinvio desidera sapere se possano essere qualificati « lavoratori non salariati» ai sensi del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1390/81, tutti coloro che, fuori da un rapporto di lavoro subordinato o dall'esercizio di una professione indipendente o dalla gestione autonoma di un'impresa, svolgano una qualsiasi attività per la quale ricevano, come corrispettivo, determinati redditi, al fine di stabilire se un prete che non percepisce alcuna retribuzione dal suo ordine, ma al cui sostentamento provvedono i parrocchiani, rientri nell'ambito di questa nozione.
punto 14
In proposito, il giudice di rinvio osserva che, secondo il diritto tributario olandese, sono considerati « redditi di lavoro », in tale contesto, i redditi del lavoro effettuato nell'ambito della vita economica e col quale viene perseguito come fine, o dal quale si può ragionevolmente attendere, in base al senso comune, un certo vantaggio economico.
punto 15
Su questo punto, il governo olandese osserva che la nozione di « lavoratore non salariato » dev'essere intesa, per quanto riguarda i Paesi Bassi, in conformità a quanto previsto al punto I dell'allegato I al suddetto regolamento, come « la persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro ». Non sarebbe quindi necessario che i redditi di cui gode l'interessato provengano da un rapporto di lavoro subordinato o dall'esercizio di una professione indipendente o dalla gestione autonoma di un'impresa ai sensi della legislazione nazionale. Perciò, la suddetta nozione comprenderebbe anche coloro che, nell'ambito di un regime previdenziale a favore di tutti i residenti, possano essere ammessi, in ragione dell'esercizio di qualsiasi attività, all'assicurazione volontaria, anche qualora non possano essere considerati lavoratori salariati o non salariati ai sensi della legislazione nazionale.
punto 16
Il suddetto governo sottolinea tuttavia che, mentre la legislazione olandese in materia di previdenza sociale non distingue fra le varie categorie di assicurati, in taluni casi, per contro, come nell'ambito dell'AAW, si fa una distinzione, imponendo condizioni supplementari per l'acquisto del diritto alle prestazioni, tra chi è assicurato obbligatoriamente e chi è assicurato volontariamente.
punto 17
Anche la Commissione sostiene che la nozione di « lavoratore non salariato » non può limitarsi alle persone che gestiscono un'impresa o esercitano una professione indipendente ai sensi della legislazione nazionale. A suo avviso, la relativa espressione designerebbe invece qualsiasi persona che, nell'ambito di un regime di previdenza sociale a favore di tutti i residenti, possa fondare un diritto a prestazioni su redditti di lavoro svolto nell'ambito della vita economica e col quale viene perseguito come fine, o dal quale si può ragionevolmente attendere un vantaggio economico, tenuto conto delle norme che disciplinano i rapporti sociali.
punto 18
Per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di « lavoratore non salariato », si deve anzitutto osservare che, in origine, le disposizioni del regolamento n. 1408/71, adottate in base all'art. 51 del trattato, riguardavano soltanto i « lavoratori salariati ». Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il contenuto di questa nozione non dipende dal diritto interno degli Stati membri, bensì dal diritto comunitario, e deve essere inteso in senso lato, tenuto conto della finalità dell'art. 51, che è quella di contribuire alla realizzazione, nella più ampia misura possibile, della libera circolazione dei lavoratori migranti, principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità.
punto 19
Considerando che la libera circolazione delle persone non si limita soltanto ai lavoratori salariati, ma concerne, nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, anche i lavoratori non salariati, come pure che è necessario coordinare i regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori non salariati al fine di conseguire uno degli obiettivi della Comunità, il Consiglio ha esteso in generale, col suddetto regolamento n. 1390/81, il campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori non salariati e ai loro familiari.
punto 20
Poiché le disposizioni del regolamento n. 1390/81 sono state adottate per realizzare le stesse finalità che vengono perseguite dal regolamento n. 1408/71, la nozione di « lavoratori non salariati » è intesa a garantire a questi lavoratori la stessa tutela sociale che spetta ai lavoratori salariati e deve quindi essere interpretata in senso lato.
punto 21
Per quanto riguarda più precisamente la definizione della nozione di « lavoratore non salariato », si deve osservare che, secondo l'art. 1, lett. a), iv), del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1390/81, la relativa espressione designa, per coloro che, come il ricorrente nella causa principale, sono assicurati volontariamente, qualsiasi persona che « eserciti un'attività (...) non salariata ». Per coloro che sono assicurati obbligatoriamente, l'art. 1, lett. a), ii), si riferisce in proposito sia alle « modalità di gestione o di finanziamento » del regime previdenziale considerato, sia, in subordine, alla « definizione di cui all'allegato I » dello stesso regolamento. Secondo il punto I di questo allegato, che riguarda esclusivamente i Paesi Bassi, si considera « lavoratore non salariato » ai sensi del suddetto articolo « la persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro ».
punto 22
Ne consegue che, nell'ambito di un regime previdenziale volontario organizzato per i lavoratori salariati o non salariati o per tutti i residenti, la nozione di « lavoratore non salariato » è caratterizzata dal tipo di attività che l'interessato esercita o ha esercitato, e che questa non può essere una qualsiasi attività, ma deve invece essere un'attività lavorativa. Tuttavia, tenuto conto del fatto che questa nozione dev'essere interpretata in senso lato, non è necessario che il lavoratore non salariato percepisca una retribuzione in quanto diretto corrispettivo della propria attività; è sufficiente che, nell'ambito di tale attività, egli riceva prestazioni che gli consentano, in tutto o in parte, di sovvenire alle proprie esigenze, anche se dette prestazioni siano corrisposte, come nella fattispecie, da terzi beneficiari dell'attività di un prete missionario.
punto 23
Di conseguenza, si deve dichiarare che la nozione di « lavoratori non salariati » ai sensi dell'art. 1, lett. a), iv) del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1390/81, si applica a persone che, senza essere legate da un contratto di lavoro o fuori dall'esercizio di una professione indipendente o dalla gestione autonoma di un'impresa, svolgano o abbiano svolto un'attività lavorativa nell'ambito della quale ricevano prestazioni che consentano loro di sovvenire, in tutto o in parte, alle proprie esigenze; ciò vale anche se dette prestazioni siano corrisposte da terzi beneficiari dell'attività di un prete missionario.
SENTENZA › Sulla nozione di « legislazione » (quinta questione)
punto 24
Con tale questione, il giudice di rinvio vorrebbe sapere se una normativa nazionale in materia di previdenza sociale, quale l'AAW, che estende i propri effetti alle persone che svolgano o abbiano svolto attività parzialmente o esclusivamente al di fuori dell'ambito della Comunità, possa essere considerata « legislazione » ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71.
punto 25
Secondo il governo olandese, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non implicano alcuna limitazione territoriale del campo d'applicazione della normativa nazionale e consentono quindi che questa si estenda anche a territori situati al di fuori della Comunità. Anche un lavoratore che sia stato soggetto a tale legislazione esclusivamente in ragione di attività svolte fuori dall'ambito territoriale della Comunità rientra perciò, in via di principio, nella sfera d'applicazione personale del regolamento. Qualora, tuttavia, l'applicazione di detta legislazione fosse espressamente subordinata al soggiorno nell'ambito territoriale della Comunità, l'interessato non potrebbe valersene.
punto 26
La Commissione sostiene che, qualora la legislazione di uno Stato membro in materia di previdenza sociale offra la possibilità di assicurarsi in base ad attività esercitate in un paese terzo e garantisca la concessione delle relative prestazioni previdenziali, esiste un nesso sufficiente per far rientrare gli assicurati nel campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, il regolamento n. 1408/71 si applicherebbe anche ai beneficiari di prestazioni contemplate dalla legislazione di uno Stato membro e relative ad attività esercitate da un cittadino di uno Stato membro esclusivamente fuori dall'ambito territoriale della Comunità.
punto 27
Si deve ricordare anzitutto che, secondo la definizione data nell'art. 1, lett. j), primo capoverso, del regolamento n. 1408/71,
« il termine ‘ legislazione ’ indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 ».
punto 28
Questa definizione si caratterizza, come la Corte ha già affermato nella sentenza 31 marzo 1977 (causa 87/76, Bozzone, Racc. pag. 687), per il suo contenuto ampio, che comprende tutti i tipi di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi adottati da Stati membri, e va intesa come riferentesi al complesso dei provvedimenti nazionali vigenti in materia.
punto 29
Alla luce di queste considerazioni, si deve attribuire importanza essenziale, nel determinare la portata del suddetto termine, non già al criterio del luogo in cui l'attività lavorativa è stata svolta, bensì al criterio costituito dal rapporto che vincola il lavoratore, quale che sia il luogo in cui egli ha esercitato o esercita la propria attività, ad un regime previdenziale di uno Stato membro, nell'ambito del quale egli ha maturato periodi assicurativi.
punto 30
Poiché il criterio decisivo quanto all'applicabilità del regolamento n. 1408/71 è il collegamento dell'assicurato ad un regime previdenziale di uno Stato membro, risulta irrilevante il fatto che l'assicurato abbia esercitato le proprie attività, esclusivamente o meno, al di fuori del territorio degli Stati membri della Comunità.
punto 31
Si deve quindi affermare che una normativa nazionale in materia di previdenza sociale che estenda i suoi effetti alle persone che svolgono o abbiano svolto la propria attività parzialmente o esclusivamente al di fuori della Comunità dev'essere considerata « legislazione » ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71.
SENTENZA › Sulla clausola di residenza (prima e ultima questione)
punto 32
Con tali questioni il giudice di rinvio chiede se le disposizioni del trattato e l'art. 2, n. 4, del regolamento n. 1390/81 si applichino al rifiuto, da parte di un ente previdenziale, di concedere una prestazione d'invalidità per il motivo che l'assicurato non abbia in precedenza risieduto o non abbia soggiornato per un certo periodo, senza interruzione, nello Stato membro interessato.
punto 33
Il governo olandese considera che il regolamento n. 1390/81 si limita ad estendere il campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori non salariati, senza creare a loro favore ulteriori diritti rispetto a quelli ivi stabiliti per i lavoratori salariati, e che, per quanto riguarda questi ultimi, l'art. 94 del regolamento n. 1408/71 non ha lo scopo di abolire in generale le condizioni di cittadinanza o di residenza, ma è unicamente inteso all'assimilazione dei periodi di residenza per le prestazioni già acquisite. Conseguentemente, né quest'ultima disposizione, né l'art. 2 del regolamento n. 1390/81 potrebbero applicarsi ad una condizione di residenza come quella di cui trattasi nella fattispecie, poiché questa condizione è necessaria per far sorgere il diritto alla prestazione.
punto 34
D'altra parte, il governo olandese ritiene che le suddette disposizioni riguardino soltanto prestazioni che non siano state liquidate o che siano state sospese anteriormente al 1° luglio 1982, data di entrata in vigore del regolamento n. 1390/81, mentre il provvedimento controverso sarebbe stato adottato dopo tale data.
punto 35
Secondo la Commissione, invece, l'abolizione delle clausole di residenza garantisce non soltanto il fatto che l'interessato conserva il diritto di fruire delle prestazioni già acquisite, ma altresì che non può essergli negato l'acquisto del diritto a tali prestazioni per l'unico motivo che egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'ente debitore.
punto 36
Si deve anzitutto rilevare che l'art. 2, n. 4, del regolamento n. 1390/81, secondo cui
« ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (...) »,
ha lo scopo di ammettere le persone che rientrano nel campo d'applicazione di questo regolamento al beneficio delle prestazioni previdenziali la cui liquidazione sia stata loro rifiutata o il cui versamento, una volta effettuata la liquidazione, sia stato sospeso a causa della cittadinanza straniera dell'assicurato o della sua residenza al di fuori dello Stato membro considerato.
punto 37
Ne consegue che il soggiorno o la residenza in un altro Stato membro sono assimilati al soggiorno o alla residenza nello Stato membro considerato.
punto 38
Per quanto riguarda in particolare gli effetti giuridici dell'abolizione delle clausole di residenza, si deve osservare che l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che:
« Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità (...) acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri (...) non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice. »
punto 39
In proposito la Corte ha affermato, nelle sentenze 7 novembre 1973 (causa 51/73, Smieja, Racc. pag. 1213) e 10 giugno 1082 (causa 92/81, Caracciolo, Racc. pag. 2213), che la suddetta disposizione ha lo scopo di favorire la libera circolazione dei lavoratori, tutelando gli interessati contro gli svantaggi che potrebbero derivare dal trasferimento della loro residenza da uno Stato membro ad un altro. Come la Corte ha aggiunto nella suddetta sentenza 10 giugno 1982, ne consegue che, in forza di tale disposizione, non soltanto « l'interessato conserva il diritto di fruire delle pensioni, delle rendite e degli assegni acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, anche dopo avere stabilito la propria residenza in un altro Stato membro, ma inoltre non può essergli precluso l'acquisto di un siffatto diritto per l'unico motivo che egli non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice ».
punto 40
Tuttavia, tenuto conto della data dell'entrata in vigore del regolamento n. 1390/81, che estende la disposizione di cui sopra ai lavoratori non salariati, questi possono far valere il suddetto art. 2, n. 1, per le prestazioni acquisite in forza della legislazione nazionale, soltanto a decorrere dal 1° luglio 1982.
punto 41
Si deve quindi affermare che l'art. 2, n. 4, del regolamento n. 1390/81 si applica al rifiuto, da parte di un ente previdenziale, di concedere una prestazione d'invalidità per il motivo che l'assicurato non abbia in precedenza risieduto o non abbia soggiornato per un certo periodo, senza interruzione, nello Stato membro interessato. Tuttavia, l'assicurato può far valere la suddetta norma soltanto a decorrere dal 1° luglio 1982.
SENTENZA › Sulle spese
punto 42
Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep di Utrecht con ordinanza 11 dicembre 1984, dichiara:
1) La nozione di « lavoratori non salariati » ai sensi dell'art. 1, lett. a), iv), del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1390/81, si applica a persone che, senza essere legate da un contratto di lavoro o fuori dall'esercizio di una professione indipendente o dalla gestione autonoma di un'impresa, svolgano o abbiano svolto un'attività lavorativa nell'ambito della quale ricevano prestazioni che consentano loro di sovvenire, in tutto o in parte, alle proprie esigenze; ciò vale anche se dette prestazioni siano corrisposte da terzi beneficiari dell'attività di un prete missionario.
2) Una normativa nazionale in materia di previdenza sociale che estenda i suoi effetti alle persone che svolgano o abbiano svolto la propria attività parzialmente o esclusivamente al di fuori della Comunità dev'essere considerata « legislazione » ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71.
3) L'art. 2, n. 4, del regolamento n. 1390/81 si applica al rifiuto, da parte di un ente previdenziale, di concedere una prestazione d'invalidità per il motivo che l'assicurato non abbia in precedenza risieduto o non abbia soggiornato per un certo periodo, senza interruzione, nello Stato membro interessato. Tuttavia, l'assicurato può far valere la suddetta norma soltanto a decorrere dal 1° luglio 1982.
Firme
Bahlmann
Schockweiler
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 ottobre 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
K. Bahlmann