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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 445 del 2001

Decisione
decisa il 2001-12-19, depositata il 2001-12-28
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:445
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 26732

  • Reati e pene
  • Depenalizzazione
  • Multe e ammende inflitte con sentenze e decreti divenuti irrevocabili
  • Riscossione con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie
  • Prospettata irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento
  • Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione denunciata
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché riesamini - alla luce della sopravvenuta sentenza di incostituzionalità n. 169 del 2001 e della nuova disciplina applicabile per effetto di essa - la questione sollevata in ordine all’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (recante “Depenalizzazione dei reati minori”), nella parte in cui prevede che “le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie”.

Norme impugnate

  • art. 101, comma 2, d.lgs. 30 settembre 1999, n. 507

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 29 dicembre 2000, dal tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Colmano Massimiliano, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Massimo Vari;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 29 dicembre 2000, ha sollevato, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede che "le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie"; che il rimettente premette di dover provvedere, in qualità di giudice dell'esecuzione, alla revoca, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 507 del 1999, di una sentenza, divenuta esecutiva, con la quale è stata inflitta all'imputato una condanna alla pena della reclusione per il reato di emissione di assegno senza autorizzazione, previsto e punito dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), e alla pena della multa per il reato di emissione di assegno senza provvista, sanzionato dall'art. 2 della stessa legge, a causa dell'avvenuta depenalizzazione delle menzionate fattispecie criminose da parte del già citato decreto legislativo n. 507 del 1999; che, tanto premesso, il giudice a quo osserva che la disposizione denunciata si pone "in contrasto con il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento stabilito dall'art. 2 della Costituzione" (recte: art. 3), essendo "assolutamente incomprensibile ed ingiustificabile" che, per effetto della depenalizzazione, chi sia stato condannato per una violazione comportante la sola pena detentiva abbia diritto alla revoca della sentenza senza ulteriori conseguenze, mentre chi sia stato condannato per un reato punito con la sola pena pecuniaria, sia pure in alternativa a quella detentiva, e quindi "ritenuto dal legislatore di minor gravità", sia tenuto al pagamento della sanzione corrispondente all'ammontare della pena pecuniaria revocata insieme alla depenalizzazione dell'illecito; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; che, a seguito di detta sentenza, e della nuova disciplina applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione (ordinanza n. 201 del 2001).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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