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Sez. 2 - , Sentenza n. 24962 del 06/12/2016 (Rv. 642152 - 02)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | – Avvio del procedimento – Comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990 – Obbligo – Limiti – Presenza di particolari esigenze di celerità – Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642152-02

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

In materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la comunicazione prescritta dall’art. 7 della l. n. 241 del 1990, allorché il Presidente del Consiglio notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura, perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” e, dall’altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dall’art. 153 della l. n. 89 del 1913, come sostituito dall’art. 39 del d.lgs. n. 249 del 2006, il quale dispone che “il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”.

Riferimenti normativi: Legge 06/02/1913 num. 89 art. 153, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)