Sez. 1, Sentenza n. 3141 del 30/11/1989 Cc. (dep. 14/02/1990) Rv. 183312 - 01
PENA - GIUDICE DI SORVEGLIANZA (COMPETENZA) - PROVVEDIMENTO DI SOTTOPOSIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL DETENUTO AL VISTO DI CONTROLLO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RECLAMABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE EX ART. 111 COMMA SECONDO COST. - ESCLUSIONE.*
PENA - GIUDICE DI SORVEGLIANZA (COMPETENZA) - PROVVEDIMENTO DI SOTTOPOSIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL DETENUTO AL VISTO DI CONTROLLO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RECLAMABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE EX ART. 111 COMMA SECONDO COST. - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dispone, a norma dell'art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354, che la corrispondenza di un detenuto sia sottoposta al visto di controllo, non è impugnabile, né reclamabile davanti al tribunale di sorveglianza, stante la tassatività - nel nostro ordinamento giuridico dei mezzi d'impugnazione e la mancata previsione, nella legge suddetta, di alcuno di questi. Il provvedimento di che trattasi non è, neppure, ricorribile per Cassazione, ex art. 111 comma secondo Costituzione, atteso che esso non è riconducibile nel novero dei provvedimenti inerenti alla libertà personale. (Conf mass n 176318; (Conf mass n 180818).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)