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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5964 del 03/03/2020 (Rv. 657162 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Affitto di fondi rustici - Cessione del contratto - Opponibilità al concedente - Conoscenza della cessione - Necessità.
Stato
decisa il 2020-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657162-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE

La cessione del contratto di affitto di fondo rustico non necessita del consenso del concedente, ma deve essergli comunicata con modalità idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto; tale comunicazione, pur non costituendo requisito di validità della cessione, condiziona l'opponibilità della stessa nei confronti del contraente ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2558, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)