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Sez. L, Sentenza n. 25526 del 13/11/2013 (Rv. 629488 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Dottori commercialisti - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza - Potere di accertamento - Esercizio continuativo dell'attività professionale - Situazioni di incompatibilità del professionista - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629488-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

In materia di prestazioni previdenziali, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha il potere di annullare i periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità anche se tale condizione non sia stata preventivamente accertata e sanzionata dal competente Consiglio dell'Ordine, atteso che il potere di indagine riconosciuto alla Cassa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 22, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, ha ad oggetto non solo il fatto storico dell'esercizio della professione ma anche, implicitamente e necessariamente, la sua legittimità. Tale requisito, infatti, assume rilievo su due piani diversi - quello strettamente professionale e quello previdenziale - tra loro paralleli e, dunque, senza reciproche interferenze, e il relativo accertamento, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, legge n. 21 cit., va reiterato nel tempo sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati, organo della Cassa, dovendosi, pertanto, ritenere tale soluzione rispondente ad una interpretazione costituzionalmente orientata in quanto - in coerenza con la sentenza n. 420 del 1988 della Corte costituzionale - l'art. 38, secondo comma, Cost., non può estendere la propria funzione di garanzia nei confronti di attività svolte in violazione delle norme poste a tutela dell'interesse generale alla continuità ed obbiettività della professione.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 art. 20, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 22 com. 3, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 3, Costituzione art. 38 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)