Sez. 3 - , Sentenza n. 1432 del 20/01/2017 (Rv. 642707 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE | Edilizia residenziale pubblica – Immobile occupato “sine titulo” – Rilascio – Ricorso agli strumenti privatistici - Necessità - Esclusione - Esercizio dei poteri di autotutela - Legittimità - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE
In tema di edilizia residenziale pubblica, ove intenda rientrare nella disponibilità di un alloggio occupato "sine titulo" da soggetto non assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a quest'ultimo, l'ente gestore non deve necessariamente ricorrere agli ordinari rimedi di diritto privato, potendosi avvalere anche delle speciali misure di autotutela ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1035 del 1972, la cui attribuzione all'ente medesimo, in aggiunta ai primi, si fonda sulla particolare natura del bene, caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell'interesse pubblico, ed il ricorso alle quali non implica ambiti di discrezionalità, né situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)