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Sez. 5, Sentenza n. 2908 del 07/02/2013 (Rv. 625198 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Reddito d'impresa - Onere della prova - Distribuzione.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625198-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all'amministrazione finanziaria - nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova - dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria azionata, anche sulla base di presunzioni semplici, purché esse sappiano cogliere il reale senso economico dell'operazione, onde desumerne la ricaduta fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)