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Sez. L - , Sentenza n. 32388 del 08/11/2021 (Rv. 662765 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azione in materia di discriminazione ex artt. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Conseguimento del bene della vita da parte dei soggetti discriminati - Interesse ad agire dell’ente esponenziale di interessi collettivi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662765-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

La tutela giurisdizionale finalizzata alla rimozione delle condotte discriminatorie, ex artt. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, soggiace alla disciplina generale dell'art. 100 c.p.c., sicché, in caso di conseguimento del bene della vita, nelle more del giudizio, da parte dei soggetti lesi dalla discriminazione, va esclusa la persistenza dell'interesse ad agire in capo all'ente esponenziale portatore dell'interesse collettivo, essendo venuto meno il legame con la concreta vicenda di fatto in rapporto alla quale si era posta l'esigenza di tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)