Sez. L, Sentenza n. 6773 del 06/08/1987 (Rv. 454978 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - OBBLIGO DELL'ENTE EROGATORE DELLA PENSIONE - RAPPORTO CON IL DIRITTO AL RIMBORSO DAL DATORE DI LAVORO DEL CORRISPETTIVO IN VALORE CAPITALE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - OBBLIGO DELL'ENTE EROGATORE DELLA PENSIONE - RAPPORTO CON IL DIRITTO AL RIMBORSO DAL DATORE DI LAVORO DEL CORRISPETTIVO IN VALORE CAPITALE.*
Con riguardo ai benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336 l'ente previdenziale erogatore della pensione (nella specie, l'INPS) è tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza computando i benefici suddetti, che sorgono immediatamente per effetto della legge citata, senza che nessuna influenza possano avere le modalità di accertamento del diritto dell'ente al conseguenziale rimborso da parte del datore di lavoro del corrispettivo in valore capitale dei benefici medesimi. Pertanto illegittimamente l'ente rifiuta di computare nella retribuzione pensionabile, calcolata con i benefici suddetti, un elemento retributivo (nella specie, l'indennità integrativa speciale) per il solo fatto che non gli sia stato indicato dal datore di lavoro nella trasmissione dei dati necessari per la liquidazione della pensione e per l'accertamento del diritto dell'ente al rimborso suddetto. (V 4182/86, mass n 446970).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)