diritto.io

Sez. 3, Decreto n. 731 del 18/03/1970 (Rv. 345979 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - ESAME DELL'INEFFICACIA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345979-01

COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - ESAME DELL'INEFFICACIA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA - POSSIBILITA.*

Il principio secondo cui ogni giudice e innanzitutto giudice della propria Competenza implica non solo che si debba valutare la esistenza dei presupposti normativi astratti della potesta conoscitiva, ma anche delle condizioni in concreto che ne legittimano l'Esercizio in relazione ad una determinata controversia. Il giudice ordinario ha quindi la facolta di esaminare direttamente se una lite rientra nella sua Competenza, per essere venuta meno la Competenza arbitrale, senza che sia previamente necessario adire l'arbitro per l'accertamento della inefficacia della clausola compromissoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)