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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 138 del 1963

Decisione
decisa il 1963-11-05, depositata il 1963-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:138
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 32836

  • Diritto di difesa
  • Legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2
  • Attribuzione ad istituti specializzati della revisione dell'analisi di sostanze d'uso agrario, già compiuta in via amministrativa
  • Asserita limitazione dei poteri di valutazione e di decisione del giudice
  • Accertamento non vincolante per il giudice
  • Pretesa violazione degli artt. 24 e 102 della costituzione
  • Insussistenza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La limitazione nella scelta del perito per l'analisi di sostanze d'uso agrario, di cui agli artt. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, è stata voluta dal legislatore affinché l'accertamento, in materia così delicata e per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in sé garanzia per la serietà dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami. Detto accertamento, eseguito dagli istituti specializzati in sede di revisione, è definitivo perché non può essere più ripetuto e non perché ad esso l'autorità giudiziaria debba necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale. Il giudice, può discostarsi dai risultati di tale accertamento, dato che i suoi poteri di valutazione e di decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate. Egli, prima di decidere, può servirsi di tutti i mezzi di valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla difesa dell'imputato, la quale, a sua volta, si esplica senza incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo penale: il che esclude che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa. Cfr.: Sent. 70/61 e 15/62.

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile promosso con ordinanza 8 marzo 1963 del Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Leo Enrico e Baggi Teresa, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
punto 1
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che, con la ordinanza predetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civile in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni dei cittadini meno abbienti; che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 651 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; che, con la ordinanza sopra menzionata, la questione è stata prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza 8 marzo 1963, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze