Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Testo in vigore al
Capo III. Garanzie, incompatibilita', trattamento economico
Art. 24 Garanzie
1. I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro nonsenso o per i motivi stabiliti dalla legge.
Art. 25 Trasferimento d'ufficio
1. I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.
2. Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali piu' vicini, seguendo il criterio della minore anzianita' nella qualifica.
3. I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennita' di missione intera.
Art. 26 Obbligo di residenza
1. I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.
Art. 27 Collocamento a riposo per limiti di eta
1. Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.
Art. 28 Incompatibilita' di funzioni
1. Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.
2. E' abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Art. 29 Collocamento fuori ruolo
1. Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.
2. Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950 n. 1018, la permanenza fuori ruolo non puo' avere durata superiore a tre anni consecutivi e non e' consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.
3. E' consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.
4. In nessun caso e' consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unita'.
Art. 30 Trattamento economico
1. Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonche' di indennita' di missione.
Capo IV. Sorveglianza e disciplina
Art. 31 Sorveglianza
1. II Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 29.
2. Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
3. I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.
Art. 32 Disciplina
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.
Art. 33 Titolarita' dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento
1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.
2. Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.
3. Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.
Art. 34 Decisione del procedimento disciplinare
1. Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
2. Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, piu' anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facolta' di farsi assistere da altro magistrato.
Titolo III. Ordinamento del personale di segreteria del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali
Capo I. Ordinamento
Art. 35 Ruoli organici
1. Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 38, della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 4 febbraio 1971, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
2. Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
Art. 36 Ruoli e attribuzioni
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge i ruoli e le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabiliti dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
2. Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono, sentiti i rispettivi segretari generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro funzionamento.
3. Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati del ruolo esecutivo il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non da' titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo rimborso spese.
Art. 37 Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali
1. Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.
2. Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.
3. In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la piu' elevata qualifica e, in caso di parita', che abbia maggiore anzianita' nella qualifica stessa.
4. Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 38 Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed e' composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.
2. Il consiglio di amministrazione e' nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.
4. Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione e' addetto il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti.
Art. 39 Commissione di disciplina
1. La commissione di disciplina e' costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione.
2. La commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria.
Capo II. Inquadramento in ruolo del personale di segreteria
Art. 40 Inquadramento
1. Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato ed il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35.
2. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 35.
3. Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, puo' chiedere, con le modalita' stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35. Si applicano al personale cosi' inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, e al titolo IV, capo II, della presente legge.
4. Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo articolo 42.
5. La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attivita' svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.
Art. 41 Commissione per l'inquadramento
1. All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
2. La commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria o equiparato.
Art. 42 Criteri di inquadramento
1. La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle relazioni indicate dall'articolo 40, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:
1) determina la qualifica funzionale e il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;
2) determina l'anzianita' complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:
a) per intero, l'anzianita' maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale di inquadramento;
b) per meta', e per non piu' di quattro anni, quella maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore;
3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianita' in relazione ai tempi ordinari di permanenza nei vari profili professionali nello stesso ruolo, previsti dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;
4) computa, agli effetti del calcolo, l'anzianita' ad anni e le frazioni superiori a sei mesi come anno intero;
5) attribuisce tre aumenti periodici non riassorbibili.
2. Il personale non di ruolo e' collocato nel profilo professionale iniziale del ruolo corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' in essa maturata.
3. L'inquadramento disciplinato nel presente articolo e' disposto, ove occorra, anche in soprannumero nei profili professionali dei ruoli previsti nelle tabelle allegate alla presente legge.
4. I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 43 Criteri di inquadramento dei dirigenti
1. Il personale che abbia conseguito la nomina a dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, e' inquadrato nel ruolo del personale dirigente, di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
2. Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.
Art. 44 Conseguimento della qualifica di primo dirigente
1. Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale o di incaricato della direzione dell'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali puo' chiedere, con le modalita' indicate nell'articolo 40, di essere inquadrato anche in soprannumero nel profilo professionale di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultima classe di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui e' incaricato.
2. Il personale inquadrato a norma del precedente comma puo', inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo, ivi compreso il servizio prestato presso gli uffici di cui al primo e al settimo comma del presente articolo, il quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detto ruolo.
3. Ai fini del raggiungimento di detta anzianita' si valuta per intero il servizio prestato nel ruolo direttivo e per meta' quello prestato nel ruolo di concetto.
4. Le materie sulle quali vertera' l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.
5. Il primo concorso sara' bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La commissione giudicatrice e' nominata con le modalita' di cui all'articolo 41.
7. I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale in servizio presso il Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione o di ufficio equiparato del Consiglio di Stato oppure riveste il profilo professionale di direttore di segreteria con almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica.
8. Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo puo' aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella B.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti in organico che rimarranno scoperti nella carriera dirigenziale a seguito dell'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e settimo del presente articolo, si applica la disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.