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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 92 del 1969

Decisione
decisa il 1969-05-08, depositata il 1969-05-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:92
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3295

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Assicurazione obbligatoria contro le malattie
  • Misura dei contributi e delle addizionali
  • Questione già decisa
  • Mera riproposizione della questione
  • Manifesta infondatezza.
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Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, promossi come appresso: 1) ordinanza 2 maggio 1968 (pervenuta il 21 dicembre 1968) del tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra la C.I.E. Compagnia impianti elettrici s.p.a. e l'I.N.A.M. - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - iscritta al n. 273 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969; 2) ordinanza 16 ottobre 1968 del tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Fasolini Benito e l'I.N.A.M. iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.52 del 26 febbraio 1969. Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali.
punto 1
Ritenuto che in ambedue le ordinanze suddette si è proposta, in modo identico, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, perché, in violazione degli artt. 23 e 76 della Costituzione, non determinano il criterio cui deve attenersi il potere esecutivo nel fissare la misura dei contributi e delle addizionali dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie; che pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che nessuna delle patti si è costituita in giudizio.
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 13 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale; che non si adducono né sussistono nuovi motivi perché si sia indotti a modificare la predetta decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, proposta, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, dal tribunale di Pescara con ordinanza 2 maggio 1968 e dal tribunale di Brescia con ordinanza 16 ottobre 1968. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze