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Sez. 3, Sentenza n. 3104 del 01/10/1997 Cc. (dep. 13/11/1997) Rv. 209462 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Mutamento di destinazione d'uso - Materiale o funzionale - Relative modalità di realizzazione - Momento consumativo - Fattispecie: sequestro preventivo.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209462-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Il mutamento di destinazione d'uso può essere materiale, attraverso opere edili realizzate sull'immobile preesistente, ovvero soltanto funzionale, con una semplice modificazione dell'utilizzo, che non comporti trasformazioni materiali: solo il mutamento funzionale richiede, per essere integrato, l'effettiva modifica della destinazione dell'immobile, mentre il mutamento materiale si consuma sin dall'inizio dei lavori edilizi finalizzati al cambio di destinazione, purché tale finalizzazione sia desumibile attraverso mezzi probatori di natura logica o storica. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame confermativa di decreto di sequestro preventivo, la commissione del reato ipotizzato era già materialmente iniziata al momento dell'accesso e del sequestro: il mutamento senza concessione della destinazione d'uso dell'immobile da abitazione a centro di medicina preventiva, infatti, era stato già posto in essere con l'installazione di un ascensore interno, nonché con la costruzione di due vani W.C. per disabili, e stava probabilmente per essere perfezionato con i lavori cosiddetti di tinteggiatura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)