Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013 (Rv. 626730 - 01)
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - DI BONIFICA | Contributi consortili - Spese necessarie al funzionamento dei consorzi quali enti preposti alle opere di bonifica - Imposizione di contribuzione - Sussistenza - Condizioni - Beneficio per gli immobili dai lavori.
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - DI BONIFICA
L'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)