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Sez. 5, Sentenza n. 1487 del 12/11/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152241 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE COMUNI - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRODUZIONE DI COPIA DEL TITOLO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152241-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE COMUNI - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRODUZIONE DI COPIA DEL TITOLO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 62 n. 6 cod. pen. la produzione di copia autentica dell'assegno protestato da parte dell'obbligato principale costituisce prova idonea del pagamento del titolo, sempre che la copia risulti rilasciata a norma dell'art. 343 comma primo cod. proc. pen.. nulla in termini.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 343 com. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)