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Sez. L, Sentenza n. 2348 del 05/03/1987 (Rv. 451537 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON LA DOMENICA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO AD UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - LEGITTIMITÀ - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451537-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON LA DOMENICA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO AD UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - LEGITTIMITÀ - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO - NECESSITÀ - LIMITI.*

Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano (ai sensi del principio dettato dall'art. 36, primo comma, cost.) che al lavoratore, il quale, per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro, abbia prestato servizio di domenica fruendo in un altro giorno del riposo settimanale, deve essere riconosciuta una maggiorazione di paga per il lavoro festivo; tale maggiorazione - da determinarsi alla stregua delle previsioni del contratto collettivo, o, in difetto, mediante parametri idonei ad indennizzare il lavoratore medesimo del suo sacrificio, quale quello del compenso per lavoro straordinario - può essere esclusa solo quando, trattandosi di lavorazioni che debbano essere programmate secondo turni che implichino necessariamente lo spostamento del riposo in giorno diverso dalla domenica, sia lo stesso contratto collettivo a fissare una retribuzione complessiva differenziata rispetto a quella degli altri dipendenti, sì da conglobare il compenso per detto sacrificio. (Conf 5923/82, mass n 423682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)