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Sez. 1, Sentenza n. 7368 del 27/07/1998 (Rv. 517539 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Avvisi di accertamento, di rettifica o di irrogazione di sanzioni - Motivazione - Riferimento a dati acquisiti a seguito di accesso presso l'abitazione del contribuente senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517539-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI

In tema di IVA, gli avvisi di accertamento o di rettifica o di irrogazione di sanzioni motivati facendo riferimento a dati, acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di accesso, senza la autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in locali che siano adibiti anche ad abitazione del contribuente, sono illegittimi, atteso che attività, compiute in dispregio del fondamentale diritto alla inviolabilità del domicilio, non possono essere assunte di per sè a giustificazione ed a fondamento di avvisi di accertamento o di irrogazione di sanzioni a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito, dato che in mancanza dell'autorizzazione del Procuratore della repubblica viene meno la prevalenza dell'interesse fiscale, anch'esso costituzionalmente garantito dall'art. 53 della Costituzione, sul diritto del contribuente alla inviolabilità del proprio domicilio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Costituzione art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)