Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 11/11/1985 Cc. (dep. 31/12/1985) Rv. 171479 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - RELAZIONE TRA ACCUSA E DECISIONE - CONTESTAZIONE DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - DECISIONE FONDATA SU PERICOLOSITÀ SOCIALE GENERICA - ILLEGITTIMITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - RELAZIONE TRA ACCUSA E DECISIONE - CONTESTAZIONE DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - DECISIONE FONDATA SU PERICOLOSITÀ SOCIALE GENERICA - ILLEGITTIMITÀ.*
Anche nel procedimento di prevenzione il rispetto del principio del contraddittorio e del principio costituzionale della tutela del diritto di difesa comporta la necessità di una contestazione analoga a quella prevista per il processo ordinario; pertanto è violato il principio della correlazione tra la contestazione e la pronuncia giurisdizionale - sancito dall'art. 477 cod. proc. pen. per il processo penale ordinario e applicabile, per il suo carattere giurisdizionale, anche nel procedimento di prevenzione - nel caso in cui, mentre la proposta di applicazione di una misura di prevenzione si sia riferita alla qualifica soggettiva di indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione risulti fondato sulla qualità di soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sulle misure di prevenzione in generale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)