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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 23 marzo 1988, causa 105/87

Decisione
decisa il 1988-03-23
ECLI
ECLI:EU:C:1988:166

Epigrafe

Sentenza della Corte (quarta sezione) 23 marzo 1988 Nella causa 105/87, Antonio Morabito, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l'avv. domiciliatario Marc Modert, del foro di Lussemburgo, 45a, boulevard Joseph-II, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato dal suo giureconsulto Pasetti Bombardella, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, convenuto, avente ad oggetto la domanda intesa all'annullamento della decisione con cui il Parlamento europeo ha negato al ricorrente l'indennità di dislocazione, LA CORTE (quarta sezione), composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T. Koopmans e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 20 gennaio 1988, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dello stesso giorno, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 1987, il sig. Antonio Morabito, agente qualificato del Parlamento europeo, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni 19 agosto 1986, 22813, 8 gennaio 1987, 00365, con le quali gli è stata negata l'indennità di dislocazione ed è stato respinto il suo successivo reclamo.
punto 2
Dato che il convenuto non ha presentato il controricorso nel termine prescritto, il ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 94, § 1, del regolamento di procedura, l'accoglimento delle sue conclusioni. La presente sentenza è pertanto emessa in contumacia.
punto 3
Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa, e dei mezzi e degli argomenti del ricorrente, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.
punto 4
A tenore dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione è concessa al dipendente che non ha la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e che « non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio ». Nel caso del Morabito, entrato in servizio il 1o novembre 1985, il periodo di riferimento di cinque anni va dal 1o maggio 1980 al 30 aprile 1985.
punto 5
Nelle decisioni impugnate il Parlamento europeo ha considerato che il Morabito ha « risieduto e/o lavorato a Lussemburgo » durante il periodo di riferimento, esclusi gli ultimi quattro mesi di detto periodo (2 gennaio - 30 aprile 1985). Orbene, per essere presa in considerazione ai fini dell'acquisto del diritto all'indennità di dislocazione, l'assenza dovrebbe essere di almeno sei mesi. La provvisorietà di questa assenza nei primi mesi del 1985 sarebbe confermata dal fatto che il Morabito non avrebbe effettuato traslochi né svolto attività lavorative. Nella decisione con cui è stato respinto il reclamo il Parlamento europeo ha precisato che « la breve durata e le circostanze » dell'assenza del Morabito dal territorio lussemburghese durante il periodo di riferimento non sono tali da far venir meno il « carattere di residenza abituale nella città di Lussemburgo ».
punto 6
Il ricorrente basa il ricorso sulle seguenti circostanze di fatto: cittadino italiano e celibe, egli si stabiliva nel Granducato di Lussemburgo nel 1975; trovava lavoro in un albergo nella città di Lussemburgo, dove alloggiava fino al 1983, quando andava ad abitare in un monolocale che condivideva con un amico. Nel 1979 partecipava ad un concorso bandito dal Parlamento europeo per l'assunzione di agenti qualificati, in esito al quale veniva iscritto nell'elenco di riserva per un posto di detta carriera. Quando, verso la fine del dicembre 1984, sua madre, che risiedeva a Reggio Calabria, veniva colpita da grave malattia, il ricorrente si dimetteva dal suo impiego presso l'albergo e si recava in Italia per assistere la madre. Egli dichiarava la sua partenza all'amministrazione comunale e all'ente di previdenza sociale. Andava quindi ad abitare a Reggio Calabria presso la madre, ma non riusciva a trovare ivi lavoro. Pertanto, nel luglio 1985, egli scriveva al Parlamento europeo chiedendo se, a seguito del suddetto concorso, vi fossero possibilità di lavoro per lui. Nell'ottobre 1985 gli veniva offerto il posto di usciere da lui attualmente occupato. Dopo essere entrato in servizo il 1o novembre 1985, dichiarava all'amministrazione comunale di Lussemburgo il suo ritorno nella stessa città. In attesa di trovare un alloggio adatto a Lussemburgo, egli si installava nuovamente nel monolocale che aveva condiviso con un amico prima di partire per l'Italia. Nel 1986 si stabiliva in un appartamento e quindi acquistava mobilia a Lussemburgo.
punto 7
Su domanda della Corte, il ricorrente ha fornito informazioni complementari, corredate di documenti giustificativi, che confermano quanto da lui dedotto circa i fatti. Questi devono pertanto considerarsi assodati ai fini di questo giudizio.
punto 8
Il ricorrente sostiene che nel suo caso ricorrono i presupposti contemplati dall'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto. Infatti, nel corso del periodo di riferimento egli lasciò il Granducato senza conservarvi né legami né beni. Ritornando in Italia, avrebbe posto fine alla sua residenza nel Granducato, troncando il suo rapporto assicurativo nell'ambito del sistema previdenziale lussemburghese e rinunciando anche alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione in previsione di un eventuale ritorno a Lussemburgo. Solo dopo aver constatato che era impossibile trovare lavoro nella zona di Reggio Calabria si sarebbe messo in contatto con il Parlamento europeo per tornare eventualmente a Lussemburgo.
punto 9
Si deve innanzitutto osservare che il ricorrente ha risieduto nel territorio lussemburghese ed ha ivi svolto attività lavorativa durante tutto il periodo di riferimento, ad eccezione degli ultimi quattro mesi.
punto 10
Si deve inoltre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari a cui sono soggetti i dipendenti che in conseguenza della loro entrata in servizio presso le Comunità sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio (vedasi sentenza 2 maggio 1985, causa 246/83, De Angelis, Racc. 1985 pag. 1253).
punto 11
Ciò premesso, si deve stabilire se il ritorno del ricorrente in Italia quattro mesi prima della fine del periodo di riferimento, con l'intenzione di restarvi, sia sufficiente a far ritenere che nella fattispecie sussistessero gli oneri e gli svantaggi particolari che l'indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare.
punto 12
A questo proposito, il fatto che l'assenza del ricorrente dal territorio lussemburghese, durante il periodo di riferimento, abbia avuto durata inferiore a sei mesi non è rilevante. Infatti, i presupposti di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII possono ricorre anche in caso di assenza di breve durata, purché, tuttavia, il trasferimento del dipendente interessato alla sede di servizio dopo siffatta assenza possa dar luogo ad oneri e svantaggi particolari.
punto 13
Nella fattispecie non ricorre però una situazione del genere. Al momento dell'entrata in servizio, il ricorrente era abituato a vivere e a risiedere nel territorio lussemburghese; al suo ritorno in questo territorio egli si è installato nell'alloggio che aveva lasciato all'inizio del 1985, la cui mobilia apparteneva al suo amico. Quali che potessero essere le intenzioni del ricorrente quando lasciò il Granducato, dall'evoluzione della situazione, considerata retrospettivamente, emerge che egli ha interrotto la sua residenza e la sua attività lavorativa in detto paese soltanto per assistere per pochi mesi la madre malata.
punto 14
Pertanto, non è provato che il ricorrente non abbia abitato abitualmente nel territorio lussemburghese ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII.
punto 15
Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 16
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quarta sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Rodríguez Iglesias Koopmans Kakouris. Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 23 marzo 1988. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della quarta sezione G. C. Rodríguez Iglesias

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