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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 173 del 1993

Decisione
decisa il 1993-04-02, depositata il 1993-04-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:173
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19374

  • Lavoro (diritto al)
  • Occupazione
  • Azioni formative di cui all'art. 25, decimo comma, l. n. 223 del 1991
  • Elaborazione e realizzazione
  • Disciplina
  • Attribuzione dei relativi compiti alle regioni, in collaborazione con gli uffici del lavoro e della massima occupazione e con le agenzie regionali per l'impiego, secondo le direttive del ministro del lavoro o, in caso di inottemperanza di esse, a enti e organismi prescelti su proposta del ministro del lavoro
  • Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento della P.A., nonché della competenza regionale in materia
  • Manifesta inammissibilità della quetione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma contenuta in decreto-legge non convertito. - O. nn. 494/1992 e 495/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 7 novembre 1992, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 1992; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali); che la disposizione impugnata detta norme in ordine alle azioni formative di cui all'art. 25, decimo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilendo che le stesse sono elaborate anche con la cooperazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego, secondo gli indirizzi e i tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, e prevedendo altresì che, nel caso in cui le regioni non abbiano potuto elaborare ed eseguire le azioni formative nei tempi concordati, le stesse possono essere realizzate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza e dell'affidabilità; che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 9 dicembre 1992; che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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