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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 239 del 1987

Decisione
decisa il 1987-06-18, depositata il 1987-06-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:239
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4386

  • Lavoro (tutela del)
  • Lavoro notturno
  • Addetti alla panificazione
  • Attività lavorativa compresa tra le ore 21 e le ore 4
  • Divieto
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Va dichiarata manifestamente infondata, in quanto altra identica questione è stata già ritenuta non fondata con precedente sentenza e d'altro canto, non vengono addotti argomenti tali da porre in forse la motivazione allora svolta dalla Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L. 22 marzo 1908, n. 605, modificato in virtù dell'art. 1, L. 11 febbraio 1952 n. 63, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - nella parte in cui vieta il lavoro notturno nello spazio temporale compreso tra le ore 21 e le ore 4 per i maggiori di età. - cfr. S. n. 111/1986.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 22 marzo 1908, n. 105
  • art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 63

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 dal Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti penali riuniti a carico di Giacobbo Silvio ed altro iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che
punto 1
Con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 (notificata il 22 aprile e comunicata l'8 maggio successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58, 1ª serie speciale, del 10 dicembre 1986 e iscritta al n. 705 reg. ord. 1986) nei procedimenti penali a carico di Giacobbo Silvio e Bordignon Edda imputati del reato previsto dall'art. un. l. 16 ottobre 1962, n. 1488 per aver adibito al lavoro notturno in panificio sei dipendenti il primo dei tre dipendenti la seconda, il Pretore di Bassano del Grappa sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla l. 11 febbraio 1952 n. 63, nella parte in cui vieta il lavoro notturno nello spazio temporale eccessivo tra le ore 21 e le ore 4 per i maggiori di età per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.
punto 2
Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che Con sent. 24 luglio 1986 n. 111 la proposta questione è stata dichiarata non fondata né il giudice a quo adduce argomenti che pongono in forse la motivazione in allora svolta dalla Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 605 modificato in virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. dal Pretore di Bassano del Grappa con ord. 14 marzo 1986 (n. 705/1986). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987. Il Presidente: ANDRIOLI Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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