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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 391 del 1987

Decisione
decisa il 1987-10-29, depositata il 1987-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:391
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3625

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive
  • Libertà controllata
  • Applicazione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La inapplicabilità di sanzioni sostitutive al reato (punito congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria) di cui si debba giudicare, rende irrilevante la questione che abbia ad oggetto la previsione normativa della irrogazione di dette sanzioni. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 2,3,13,24 e 27 Cost. - dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689). cfr. Sent. n. 350/1985

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dal Pretore di Foggia, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Foggia, con ordinanza 22 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui prevede la possibilità da parte del giudice di irrogare la sanzione sostitutiva della libertà controllata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione: e ciò perché, avendo quella sanzione carattere limitativo della libertà personale, si verrebbe a legittimare nel nostro ordinamento una tale restrizione senza che il giudice abbia accertato e ritenuto la penale responsabilità dell'imputato;
punto 2
Considerato che, come emerge dalla stessa ordinanza, il pretore deve giudicare di un reato punito congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria (art. 80 co. tredicesimo, cod. stradale); che questa Corte con sentenza n. 350 del 1985 ha ritenuto inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati così puniti, sicché la questione appare irrilevante ex actis;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sanzioni sostitutive), sollevata dal Pretore di Foggia, con ordinanza 22 giugno 1982, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 Cost. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze