diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5224 del 06/05/1993 (Rv. 482234 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere | Individuazione della parti comuni - Criteri.
Stato
decisa il 1993-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482234-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere

Ai fini dell'individuazione delle parti comuni negli edifici in condominio e della applicazione della relativa disciplina giuridica, sono giuridicamente irrilevanti le circostanze che la cosa comune appartenga o meno a tutti i condomini dell'edificio e sia destinata all'uso ed al godimento di tutti gli appartamenti in esso esistenti o che i condomini abbiano determinato le rispettive quote di proprietà sulla stessa cosa comune, essendo, invece, sufficiente che quest'ultima appartenga a due o più di detti condomini e sia legata agli appartamenti di costoro da un vincolo funzionale di pertinenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)