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Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

Testo in vigore al

Titolo IX. Sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali

Capo 1. Sviluppo di sistemi elettronici

Art. 278 Misure transitorie

1. Al più tardi fino al 31 dicembre 2020, mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice diversi da quelli contemplati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non sono ancora operativi.

2. Al più tardi fino al 31 dicembre 2022, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:

  1. a) le disposizioni in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo di cui agli articoli 133, 139, 145 e 146; e

  2. b) le disposizioni in materia di dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256.

3. Al più tardi fino al 31 dicembre 2025, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:

  1. a) le disposizioni sulle garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 89, paragrafo 6;

  2. b) le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull'analisi dei rischi di cui agli articoli 46, 47, 127, 128 e 129;

  3. c) le disposizioni sulla posizione doganale delle merci di cui all'articolo 153, paragrafo 2;

  4. d) le disposizioni sullo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179;

  5. e) le disposizioni in materia di transito di cui all'articolo 210, lettera a), all'articolo 215, paragrafo 2, e agli articoli 226, 227, 233 e 234; e

  6. f) le disposizioni in materia di perfezionamento passivo, dichiarazioni pre-partenza, formalità di uscita delle merci, esportazione di merci dell'Unione, riesportazione di merci non dell'Unione e dichiarazioni sommarie di uscita per le merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 e 275.

Art. 278 bis Obblighi di comunicazione

1. Entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni anno, fino alla data in cui i sistemi elettronici di cui all'articolo 278 siano diventati pienamente operativi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi elettronici.

2. La relazione annuale valuta i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri nello sviluppo di ciascuno dei sistemi elettronici, tenendo conto in particolare delle tappe seguenti:

  1. a) la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico;

  2. b) il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici; e

  3. c) le date previste ed effettive di attivazione dei sistemi elettronici.

3. Se dalla valutazione emerge che i progressi compiuti non sono soddisfacenti, la relazione descrive altresì le azioni di attenuazione da adottare per garantire l'attivazione dei sistemi elettronici prima della fine del periodo transitorio applicabile.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione due volte all'anno una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. La Commissione pubblica tali informazioni aggiornate sul suo sito web.

Art. 279 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le norme relative allo scambio e all'archiviazione di dati nelle situazioni di cui all'articolo 278.

Art. 280 Programma di lavoro

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 e disciplinare l'istituzione di periodi transitori, la Commissione elabora, entro 1 maggio 2014, un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

2. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 ha le seguenti priorità:

  1. a) l'armonizzazione dello scambio di informazioni sulla base di modelli di dati e di formati per i messaggi accettati a livello internazionale;

  2. b) la rielaborazione delle procedure doganali e connesse alle dogane al fine di migliorare la loro efficacia ed efficienza e la loro applicazione uniforme e di ridurre i costi di adeguamento; e

  3. c) l'offerta agli operatori economici di un'ampia gamma di servizi doganali elettronici, che consenta loro di interagire secondo le stesse modalità con le autorità doganali di qualsiasi Stato membro.

3. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è aggiornato periodicamente.

Capo 2. Semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale

Art. 282 Verifiche

La Commissione può autorizzare uno o più Stati membri, su richiesta, a verificare per un periodo di tempo limitato le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale, in particolare se relative alle tecnologie dell'informazione. Le verifiche non hanno ripercussioni sull'applicazione della normativa doganale negli Stati membri che non partecipano a tali verifiche e sono soggette a valutazioni periodiche.

Art. 283 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le decisioni di cui all'articolo 282.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Capo 3. Delega di potere e procedura di comitato

Art. 284 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265 e 279 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 30 ottobre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265, e 279 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265, e 279 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 285 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

6. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta ed è fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida.

Capo 4. Disposizioni finali

Art. 286 Abrogazione e modifica della normativa in corso

1. Il regolamento (CE) n. 450/2008 è abrogato.

3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.

4. All'articolo 3, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la frase "e per Mayotte" è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2014.

5. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è soppresso a decorrere dalla data di cui all'articolo 288, paragrafo 2.

Art. 287 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 288 Applicazione

1. Gli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181,183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 28, 273, 276, 279, 280, 281, 283,284, 285 e 286 si applicano a decorrere da 30 ottobre 2013.

2. Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1o maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente V. Leškevičius