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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014 (Rv. 629615 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ | Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace - Omessa indicazione del principio informatore violato - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629615-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)