Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 52 del 1977
Massime (2)
Massima n. 8770
- Ordinamento giudiziario
- Supplenze
- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 97 e 105
- Supplenza nelle sezioni del tribunale
- Relativo potere del presidente
- Presupposti e categorie di possibili supplenti
- Non è violato il principio della precostituzione del giudice per legge
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge non esclude che a vuoti - permanenti o temporanei - determinatesi negli organi giudiziari si faccia fronte, a seconda dei casi in via permanente, mediante assegnazione di nuovi magistrati, o in via contingente e temporanea, con destinazioni, applicazioni o supplenze, in quanto da un lato va soddisfatta l'esigenza - pure costituzionalmente garantita - della continuità e prontezza delle funzioni giurisdizionali, e dall'altro, una volta disposto in via preventiva e generale un sistema di sostituzioni di giudici, questi, per ciò solo, risultano "precostituiti per legge". E nell'ipotesi di supplenze nelle sezioni del tribunale, la discrezionalità (di cui possono essere repressi gli eventuali abusi attraverso i previsti controlli) nella scelta dei supplenti si giustifica proprio per l'insopprimibile bisogno di assicurare la funzione giurisdizionale, ed anche perché contenuta dai criteri delle obiettive ed imprescindibili necessità del servizio. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, che attribuiscono al presidente del tribunale il potere di disporre le supplenze nelle sezioni, determinandone i presupposti ed indicando le categorie dei possibili supplenti. Cfr.: sentt. nn. 156 del 1963, 173 del 1970, 245 del 1974 e 71 del 1975.
Norme impugnate
Parametri
- art. 25, comma 1, Cost.
Massima n. 8771
- Giudice naturale
- Costituzione, art. 25, comma primo
- Interpretazione
- Vieta che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo
- Non impedisce un sistema, preventivo e generale, di sostituzioni di giudici.
Leggi la massima
Il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, di cui al comma primo dell'art. 25 della Costituzione, vieta che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo, ma non impedisce che in via preventiva e generale sia disposto un sistema di sostituzione di giudici, i quali, per ciò solo, risultano "precostituiti per legge". Cfr.: fra le ultime, sent. n. 71 del 1975.
Parametri
- art. 25, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1975 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a carico di Michele Pezzolati ed altri, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Nel corso del procedimento penale a carico di Michele Pezzolati, il tribunale di Ferrara, constatato che del Collegio faceva parte quale supplente il vice pretore della pretura di Ferrara, inserito in base ad indicazione nominativa nel ruolo di servizio, verificando la regolarità della composizione del Collegio giudicante, con ordinanza emessa il 3 aprile 1975 sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Riteneva il giudice a quo che l'espressione "giudice naturale" contenuta nella norma costituzionale di raffronto vada riferita non all'ufficio giudiziario impersonalmente considerato, ma all'organo giudicante nella sua concreta composizione e che le norme denunziate, consentendo di far luogo alla supplenza con provvedimento puramente orale, immotivato e contenendo un ordine di categoria di possibili supplenti non vincolante, violino il richiamato principio costituzionale.
Tanto più che la surriferita interpretazione delle disposizioni di legge (attribuita alla Corte di cassazione) andrebbe integrata anche dall'affermazione che il presupposto dell'impedimento del giudice può equivalere alla semplice indisponibilità del medesimo per motivi di servizio.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.
:
punto 1
Il tribunale di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia il contrasto degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario con l'art. 25 della Costituzione, ritenendo che le norme impugnate, che disciplinano la supplenza nelle sezioni del tribunale, violino il principio della precostituzione per legge del giudice naturale.
punto 2
La questione non è fondata.
Già nella sentenza n. 156 del 1963, questa Corte, occupandosi dell'analogo problema relativo al pretore mancante o impedito (art. 101 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) avvertiva come la garanzia prevista dall'art. 25 della Costituzione non esclude che a vuoti - permanenti o temporanei - determinatisi negli organi giudiziari si faccia fronte di volta in volta e man mano che se ne determini l'esigenza, a seconda dei casi in via permanente, mediante l'assegnazione di nuovi magistrati, o in via contingente e temporanea, mediante destinazioni, applicazioni o, appunto, supplenze. Tanto, da un lato, al fine di soddisfare l'esigenza - pure costituzionalmente rilevante - della continuità e della prontezza delle funzioni giurisdizionali e d'altro lato in quanto il principio della precostituzione per legge del giudice naturale vieta che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo, ma non impedisce che in via preventiva e generale sia disposto un sistema di sostituzioni di giudici, i quali, per ciò solo, risultano "precostituiti per legge".
Il medesimo orientamento è stato più di recente ribadito nella sentenza n. 71 del 1975 in cui veniva aggiunto - a proposito dell'art. 102 dell'ordinamento giudiziario - che non poteva pretendersi la creazione di un meccanismo tale da escludere una qualsiasi discrezionalità di scelta, quando simile discrezionalità, conseguente all'insopprimibile bisogno di assicurare la funzione giurisdizionale, fosse attribuita esclusivamente a tale fine e contenuta dai criteri delle obiettive ed imprescindibili esigenze del servizio.
Gli stessi argomenti valgono per il caso degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario, relativi alle supplenze nelle sezioni del tribunale, che, attribuendo il relativo potere al presidente, ne determinano i presupposti ed indicano le categorie dei possibili supplenti. Eventuali abusi nell'applicazione di questa normativa non si ripercuotono sulla sua legittimità costituzionale, potendo essere repressi attraverso i controlli indicati nelle sentenze n. 173 del 1970 e n. 245 del 1974 di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) e successive modificazioni, promossa con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dal tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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