Sez. 1, Sentenza n. 28497 del 22/12/2005 (Rv. 586493 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Giudizio di appello - Trattazione non collegiale - Nullità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
La violazione dell'art. 350 cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, ovvero della regola della trattazione collegiale della causa in appello (nella specie si trattava dell'impugnazione di un lodo arbitrale) non si traduce in violazione del principio di cui all'art. 158 cod. proc. civ. né in nullità della pronuncia, a meno che essa abbia dato luogo, da parte del consigliere istruttore, ad attività valutativa di spettanza del collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)