Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8741 del 04/04/2017 (Rv. 644058 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Procura speciale "ad litem" - Necessità - Ragioni - Sua ratifica e sanatoria - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
La procura per il ricorso per cassazione è necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Suprema Corte, sicchè è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, così assicurandosi la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, escludendosi, pertanto, la possibilità di una sua sanatoria e ratifica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso atteso che solo con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio era avvenuto il deposito della procura conferita in data antecedente al deposito del ricorso stesso, con ratifica dell’operato di altro difensore nelle more deceduto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)