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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 114 del 1971

Decisione
decisa il 1971-05-19, depositata il 1971-05-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:114
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5618

  • Frodi alimentari
  • Lavorazione e commercio di cereali, sfarinati, pane e paste alimentari
  • Prelievo e prima analisi dei campioni
  • Legge 4 luglio 1967, n. 580, art. 42 primo e secondo comma
  • Questione già parzialmente dichiarata non fondata
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
V. sent. n. 149/1969.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catarzi Giuseppe, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969. Visto l'atto di costituzione di Giuseppe Catarzi; udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), denunziato in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater, 305, 323, 324 e 325 del codice di procedura penale; che la questione concerne esclusivamente quella parte delle suddette disposizioni che si riferisce alla prima analisi dei campioni; che innanzi a questa Corte si è costituito con atto depositato il 27 ottobre 1969 il signor Giuseppe Catarzi, il quale ha chiesto l'accoglimento della questione.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, solo nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale; che nella stessa sentenza vennero ritenute non fondate altre questioni - anch'esse proposte nei confronti del suindicato art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 - aventi ad oggetto le disposizioni relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni; che riguardo alle parti dell'art. 42 non dichiarate illegittime con la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, l'ordinanza di rimessione, nell'impugnarle, non adduce motivi che possano indurre a conclusioni diverse da quelle della precedente sentenza.
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 - dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), nella parte relativa alla prima analisi dei campioni, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze