Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 231 del 1987
Massime (2)
Massima n. 4375
- Regione piemonte
- Tasse su concessioni regionali
- Tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie
- Determinazione del relativo ammontare
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già dichiarata non fondata - la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla legge reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13. - S. n. 271/1986.
Norme impugnate
- legge regionale Piemonte 6 marzo 1980, n. 13
Parametri
- art. 119 Cost.
Massima n. 4376
- Regione piemonte
- Tassa di concessione regionale
- Aziende faunistico-venatorie e riserve di caccia
- Determinazione del relativo ammontare
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57 della legge reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte (impugnata) in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia. - S. nn. 271/1986, 204/1987.
Norme impugnate
- art. 57 legge regionale Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60
Parametri
- art. 119 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia") e n. 14 della tariffa allegata alla legge Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"), in relazione all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e legge 23 novembre 1979, n. 594 promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Bosco Roberto ed altri e Regione Piemonte ed altri, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1_ s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 4 marzo 1986 il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia in lire 8.000 per ettaro, così eccedendo dai limiti stabiliti dalla l. 16 maggio 1970, n. 281;
che con la stessa ordinanza, in via subordinata, è stata sollevata anche in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968;
punto 2
considerato che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie;
che con la stessa sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 e assorbita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968;
che con sentenza 28 maggio 1387, n. 204 l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le riserve di caccia;
che, pertanto, l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle parti impugnate;
che non sussistono ragioni, in relazione alle altre norme, per discostarsi da quanto stabilito con la sentenza n. 271 del 1986.
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia), già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 e nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le riserve di caccia con sentenza 28 maggio 1987, n. 204.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze