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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15504 del 20/06/2013 (Rv. 627008 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA | Mancato rispetto dell'obbligo di precedenza da parte di un conducente - Violazione, da parte dell'altro, delle regole sulla velocità - Inidoneità di tale violazione ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente - Eccezioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627008-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA

In tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente. Nondimeno, allorché risulti che l'altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi - oltretutto nella stessa area di incrocio - in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop", siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)