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Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80

Testo in vigore al

Art. 29 Modifiche all'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma le parole: "entro un mese"" sono sostituite dalle seguenti "entro sessanta giorni" e le parole "sul tenore della vita privata di lui e della famiglia", sono soppresse;

  2. b) il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli intende impugnare.
    Il giudice delegato puo' chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
    Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'.
    Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, e' trasmessa al pubblico ministero.
    Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.".

Art. 30 Sostituzione dell'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). - Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
Se e' prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato puo' ordinare che le disponibilita' liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.".

Art. 31 Sostituzione dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). - Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.
Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.".

Art. 32 Sostituzione dell'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). - Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi e' tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorita' giudiziaria. Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.".

Art. 34 Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.";

  2. b) dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.".

Art. 35 Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). - In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonche' chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entita' dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.".

Art. 36 Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.";

  2. b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero del comitato dei creditori".

Art. 37 Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, le parole: "ministro per la grazia e giustizia"" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia";

  2. b) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:" "Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.";

  3. c) al terzo comma, le parole: ",se vi e' luogo" sono soppresse.

Art. 38 Sostituzione dell'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Nomina del comitato). - Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilita' ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.
Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato puo' essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti ed avuto riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalita' stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.".

Art. 39 Sostituzione dell'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Funzioni del comitato). - Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.".
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.".

Capo IV. Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 40 Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.".

Art. 43 Modifiche all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, il numero 3 e' sostituito dal seguente: "3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;";

  2. b) al primo comma, il numero 4) e' soppresso;

  3. c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.".

Art. 45 Sostituzione dell'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.".

Art. 46 Sostituzione dell'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Obblighi del fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice puo' autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.".