Sez. 3 - , Sentenza n. 32688 del 17/09/2020 Ud. (dep. 23/11/2020) Rv. 280368 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Artt. 29-quaterdecies e 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 – Concorso di reati - Possibilità - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento, il reato di cui all'art. 29-quaterdecies, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che sanziona l'esercizio delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda, in mancanza dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata - può concorrere con il reato previsto dall'art. 256, comma 2, del medesimo decreto legislativo - che punisce l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, ovvero l'immissione dei medesimi nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto fissato dall'art. 192, commi 1 e 2 -, attesa la differenza strutturale tra le due fattispecie di reato e non contemplando il comma 2 dell'art. 256 la clausola di sussidiarietà presente, invece, nei commi 1 e 3.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quaterdecies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)