diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2254 del 18/08/1966 (Rv. 324398 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALUTAZIONE DEL CONTEGNO PROCESSUALE DELLE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO-INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324398-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALUTAZIONE DEL CONTEGNO PROCESSUALE DELLE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO-INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e soltanto una facolta del giudice, l'omesso Esercizio della quale non e censurabile in Sede di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)